Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29200 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29200 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUITTO MICHELE N. IL 21/08/1967
avverso la sentenza n. 548/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Guitto Michele avverso la sentenza emessa in
data 4.7.2013 dalla Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto che
confermava quella in data 18.4.2011 del giudice monocratico del Tribunale di Taranto
con cui, all’esito del giudizio abbreviato, il predetto veniva condannato alla pena di C
200,00 di multa per il reato di cui all’art. 590 c.p. e di mesi tre di reclusione per
quello di cui all’art. 189 C.d.S..
Si duole dell’illogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata

verbali, sulle stesse basati, della P.G.; si duole, altresì della mancata concessione
delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e rappresenta
l’omessa valutazione della sussistenza di elementi che avrebbero consentito il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.,p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
E’ palese la sostanziale aspecificità di tutte le censure che hanno riproposto in questa
sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune
da vizi ed assolutamente plausibile laddove ha anche evidenziato come in ordine al
reato di cui all’art. 590 c.p., l’imputato non avesse contestato alcunché con l’atto di
appello e come fosse intergrata del tutto la fattispecie di cui all’art. 189 C.d.S., con
pertinente richiamo al consolidato orientamento di questa Suprema Corte.:
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla , decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass.
2

assumendo che essa si fondava solo sulle dichiarazioni della persone offese e sui

pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163). E nel caso di specie è stato rilevato
come l’imputato non avesse fornito alcun elemento suscettibile di essere preso in
considerazione al fine del riconoscimento delle impetrate attenuanti.
Del pari il beneficio della sospensione condizionale motivatamente e correttamente è
stato negato poiché precluso da due condanne pregresse.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 23.4.2014

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro

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