Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2920 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2920 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEDMEK ABDELWAHED (CHIAMATO ABDELOUAHED) N. IL
08/05/1985
avverso la sentenza n. 4210/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Torino, con sentenza emessa 1’01/02/2012, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Ledmek Abdelwahed – imputato
del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti
– la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed C 18.000,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

cui all’art. 129 cod. proc. pen. ed alla misura della pena, come applicata in atti.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congrultà della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ledmek
Abdelwahed con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012
Il Componente estensore

motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alle condizioni di

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