Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 292 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 292 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Coccorullo Dario n. il 24.4.1938
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Salerno
dell ‘11.1.2013 .
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio per precedente giudicato

Data Udienza: 04/12/2013

3. Ha proposto ricorso il Coccorullo, deducendo:
1. con il primo motivo; il vizio di inosservanza degli artt. 594 co 2, 56 e 629 c.p. e degli artt. 125
c.p.p. e 111 Cost., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti in contestazione. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe
omesso di esercitare un effettivo controllo critico sulla congruità delle argomentazioni del giudice
di primo grado;
2. con il secondo motivo, il vizio di violazione dell’art. 649 c.p.p., e il difetto di motivazione, in
relazione alla mancata rilevazione della preclusione da giudicato per lo stesso fatto, già oggetto di
sentenza di condanna irrevocabile della stessa Corte territoriale in data 11.7.2001, allegata al
ricorso;
3. con l’ultimo motivo, la violazione dell’art. 175 c.p. e il difetto di motivazione, in ordine al
diniego del beneficio della non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
sull’erronea presupposto che essa possa essere concesso solo in relazione ad una prima condanna.
Considerato in diritto
1. Rileva anzitutto il collegio la manifesta infondatezza della questione logicamente pregiudiziale
relativa alla presunta violazione del principio del ne bis in idem.
1.1. Va premesso che nel corso del giudizio di appello il ricorrente non aveva documentato
l’eccezione con la produzione della sentenza “pregiudiziale”, effettuata soltanto in questo grado di
legittimità. Ciò pone un primo problema attinente alla stessa proponibilità dell’eccezione di
regiudicata davanti alla Corte di Cassazione.Secondo un primo indirizzo ( cfr. ad es., Cass. Sez. 5,
Sentenza n.9825de110/01/2013, Imputato: Di Martino, la violazione del divieto del “nebis in idem”,
non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto è precluso, in sede di legittimità,
l’accertamento di merito necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di
procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte
produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al
giudice di merito.Un meno rigoroso indirizzo ammette invece l’accertamento della violazione del
ne bis in idem avanti i Giudici di legittimità in quanto espressione della violazione della regola di
diritto di cui all’art. 649 c.p.p., purché la verifica in fatto della identità dei giudicati sia resa evidente
dalle stesse contestazioni (v. ad es Cass. sez. 1, 5 maggio 2011, n. 26827 Imputato: Siano, dove la
precisazione che la violazione del divieto si risolve in un “error in procedendo”, a meno che la
decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la
stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione).
1.2. Ma nemmeno l’indirizzo più “liberale”, che appare preferibile, giova nelle specie al ricorrente,
essendo di tutta evidenza che i fatti in contestazione nel presente procedimento, commessi fino al
30.5.2005 in Tramonti, sono “storicamente” diversi da quelli oggetto della sentenza dell’11.7.2011 ,
commessi in Amalfi e Tramonti il 21.6.2005, pur essendo riferibili al medesimo contesto delle
dispute economiche nate tra le parti dallo scioglimento della loro società. Ed invero, ai fini della
preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso anche quello che, pur violando la stessa norma ed
integrando gli estremi del medesimo reato, è però l’ulteriore estrinsecazione dell’attività del

Ritenuto in fatto
l .Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna
pronunciata dal locale tribunale 1’11.5.2009 nei confronti di Coccorullo Dario, per i reati di tentata
estorsione e ingiuria in danno di Giordano Fiorenzo.
2. Secondo l’accusa, l’imputato aveva tentato di indurre la persona offesa, con ripetute minacce
telefoniche, accompagnate da espressioni offensive, a desistere dalle azioni giudiziarie intraprese
per ottenere il pagamento del credito di lire 28.000.000vantato nei confronti del Coccorullo a
seguito dello scioglimento della società “La Vittoria s.a.s. di Coccorullo Dario & C” in precedenza
costituita tra le stesse parti.I1 Giordano aveva ottenuto decreto ingiuntivo e aveva quindi proceduto
ad esecuzione forzata.

1.3. Né la questione potrebbe essere diversamente considerata sotto il profilo di indagine dell’art.
630 comma 1 lett a) c.p.p., doverosamente esplorabile quando emerga una situazione processuale
capace di determinare future richieste di revisione ( Cass. pen. sez. V, 24.10.2005 Atrany) perché il
concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod.
proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate
nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano
le diverse sentenze (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n.40819 del 22/09/2005, Imputato: Gollin).
1.4. In definitiva, nelle due sentenze di merito a confronto varia, con riferimento a fatti pur sempre
diversi anche se riferibili allo stesso contesto delle dispute seguite tra le parti dopo lo scioglimento
del rapporto societario, la corrispondente qualificazione giuridica, situazione che esula tanto
dall’area di applicazione dell’art. 649 c.p.p. che da quella dell’art. 630 c.p.p.
2. Ma riguardo alla configurabilità del delitto di tentata estorsione si deve anzitutto rilevare che i
presunti vizi di motivazione della sentenza di appello sono dedotti in termini poco più che assertivi
e comunque del tutto generici, dal ricorrente, che dedica in concreto alla questione solo poche righe
(vedi pag. 4 del ricorso) con censure confusamente incentrate soltanto sulla presunta assenza
dell’indicazione, nella sentenza impugnata, dei contenuti delle telefonate che l’accusa pretende
intimidatorie ed ingiuriose. La Corte di merito (pag. 2), ripercorre però ben più incisivamente le
deposizioni testimoniali a supporto dell’accusa, e peraltro nella rassegna dei motivi di appello il
tono intimidatorio e ingiurioso delle espressioni usate dal ricorrente non risulta nemmeno
particolarmente contestato, le argomentazioni difensive essendosi piuttosto concentrate sulla
richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 393 c.p.
2.1. Anche in ordine alla conferma della titolazione del fatto ai sensi dell’art. 56 e 629 c.p., in
relazione alle minacce finalizzate ad indurre il Giordano a desistere dalle proprie iniziative
giudiziarie, le valutazioni della sentenza impugnata sono assolutamente ineccepibili sul piano logico
giuridico. Evidenziano del tutto correttamente, i giudici di appello, l’assoluta insostenibilità, in un
ipotetico giudizio civile, di qualunque pretesa del ricorrente di sottrarsi al pagamento delle somme
richiestegli dalla persona offesa, sotto due distinti profili, ciascuno dei quali decisivo; il primo,
relativo alla formazione del giudicato sulla pretesa creditoria della persona offesa, azionata infatti in
via esecutiva, il che già impedisce di ritenere a favore del Coccorullo la (opposta) possibilità di
ricorrere al giudice ( nella specie per il contrario accertamento negativo della medesima pretesa) e,
quindi, la sussistenza del presupposto del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
(cfr.Cass. nr 10717/1999, Pazzaglia; Cass. Sez. II, 21 dicembre 1979, Spinelli); il secondo,
concernente l’impraticabilità giuridica, nella specie, della distinzione tra debiti della società e debiti
del ricorrente, che come socio accomandatario rispondeva solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.).
3.1. E’ ovvio poi che non si pongano particolari problemi in ordine al reato di ingiuria, una volta
ritenuta del tutto esente dalle censure di legittimità del ricorrente, la valutazione dell’attendibilità
delle fonti dichiarative.
4. Quanto alle censure di legittimità in ordine alla mancata applicazione del beneficio di cui all’art.
175 c.p., è in effetti erronea, in diritto, l’affermazione della Corte di merito secondo cui detto
beneficio non possa in nessun caso essere concesso oltre una prima volta. Il primo comma dell’art.
175 c.p., che disponeva tale limitazione è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza della Corte Costituzionale nr. 155 del 1984. (vedi, anche, Cass. Sez. U,
Sentenza n.31de122/11/2000, Imputato: Sormani, dove si ribadisce che il beneficio possa essere
reiterato nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle
già irrogate, non superino i limiti per la sua applicabilità).

soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed
accertata con sentenza definitiva. L’identità del fatto, pertanto, è configurabile solo quando questo si
realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci • n ‘oma, nella camera di consiglio, il 4.12.2013.
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4.1. Il punto è che le deduzioni del ricorrente al riguardo sono del tutto insufficienti, in quanto non
accompagnate dall’indicazione della sussistenza delle condizioni di reiterabilità del beneficio in
relazione al necessario contenimento del cumulo delle condanne nel limite di due anni.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.

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