Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29199 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29199 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONSIGNORE DANIELE N. IL 19/02/1984
avverso la sentenza n. 1645/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

1b

,

Fatto e diritto

BONSIGNORE Daniele ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma 7, del

Ripropone le censure già articolate in sede di appello.

Con il primo motivo contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo la tesi difensiva,
disattesa dal giudice di merito, basata sulla legittimità del rifiuto a sottoporsi all’accertamento
posto che l’accompagnamento in strutture ospedaliere per prelievi o esami clinici è previsto
solo in caso di incidenti stradali con conducente ferito.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p. e l’omessa
motivazione sul profilo di nullità della procedura adottata dagli operanti, nella parte in cui non
avevano avvisato il ricorrente, al momento della richiesta di sottoposizione all’accertamento in
ospedale, della facoltà di potersi avvalere della presenza di un difensore.
Con il terzo motivo si duole del diniego della sospensione condizionale della pena motivato in
ragione dei precedenti.
Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al motivo sulla responsabilità, a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna
[con ampia ed esaustiva disamina delle ragioni che hanno portato i giudici di merito a
disattendere gli argomenti difensivi e ad affermare come dimostrato il rifiuto, in ragione di un
motivato apprezzamento sull’essere stato coinvolto il Bonsignore in un incidente stradale, in
conseguenza del quale le sue condizioni apparivano abbisognevoli di intervento medico] la
doglianza si palesa come tipicamente “di merito”, risolvendosi nella pretesa di una
rivalutazione in fatto, da parte del giudice di legittimità, della esaustiva ricostruzione del
compendio probatorio operato dai giudici del merito.

Manifestamente infondata è anche la secondo doglianza, che non risulta essere stata proposta
in appello e comunque, il tema proposto ( eventuale violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p)
non è rilevante ai fini della decisione.

Inaccoglibile è anche l’ultimo motivo, risultando corretto e congruamente motivato il diniego
del beneficio de quo, basato sia sui precedenti specifici dell’imputato.
2

codice della strada.

Trattasi di decisione corretta, congruamente motivata e per l’effetto incensurabile in questa
sede.

Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, c.p., la sospensione condizionale
della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133 c.p., il
giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tuttavia, ai fini della

prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato articolo 133, ma può limitarsi a far
menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio (Sezione
VI, 8 aprile 2008, Lamouchi). Ciò che qui il giudicante ha fatto valorizzando negativamente, in
particolare, precedenti condanne per fatti analoghi.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

formulazione del giudizio prognostico richiesto dalla norma, il giudice non è obbligato a

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