Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29199 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29199 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COTTONE GIUSEPPE N. IL 03/02/1971
avverso l’ordinanza n. 389/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Giuseppe Cottone, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze
specificamente indicate commessi a significativa distanza di tempo, pur tenuto conto della
condizione di tossicodipendenza.

2. Ha proposto ricorso, personalmente, il condannato denunciando la violazione di

di legittimità ai fini della valutazione della sussistenza della continuazione, in specie
quanto allo stato di tossicodipendenza nel periodo in cui i reati sono stati commessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. La
decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di
legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n.
2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, pur non avendo il giudice correttamente indicato quale può essere il
rilievo che astrattamente più assumere lo stato di tossicodipendenza nella valutazione in
oggetto, tuttavia, ha adeguatamente valorizzato l’ampio spazio temporale intercorso tra i
fatti che non può essere superato neppure in considerazione della tossicodipendenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 17 marzo 2015.

legge rilevando che il giudice non ha tenuto conto dei criteri indicati dalla giurisprudenza

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