Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29199 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29199 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESCOBAR MORA LARRY ESTEFAN N. IL 28/08/1995
avverso la sentenza n. 3432/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
17/09/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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RILEVATO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a ESCOBAR MORA LARRY ESTEFAN per il reato di furto aggravato la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di sei mesi di reclusione ed euro

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il
quale si deduce carenza di motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica
del fatto come furto tentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto generico mentre nell’impugnata
sentenza si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza di tutte le condizioni,
positive e negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della
pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla corretta qualificazione
giuridica del fatto e dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle
pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica
nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre,
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
Peraltro, la pena applicata risulta corretta e con riferimento alla sua congruità
questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del
difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione; è infatti
sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la
proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla
ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto – reato
(Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai
2

200,00 di multa, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume
valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti
(Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582).
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616
cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 febbraio 2016
Il Consigliere

ensore

Il Presidente

P.Q.M.

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