Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29198 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29198 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORABITO LEO N. IL 01/01/1953
avverso l’ordinanza n. 702/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 23/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste
rigettava il reclamo proposto da Leo Morabito avverso il provvedimento che
respingeva la richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri
specificamente indicati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, il condannato che

motivazione della ordinanza impugnata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse, atteso che con dichiarazione del 18.12.2014 il ricorrente ha
manifestato la volontà di rinunciare al ricorso. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento della spese processuali e al versamento della somma di
euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e al versamento
della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

denunciando la violazione di legge e la mancanza e contraddittorietà della

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