Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29198 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29198 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
GUASTELLA GIUSEPPE, nato a VITTORIA, il 20.7.2001 ;
avverso la sentenza n. 17/2009 della Corte di Appello di Catania del 17.12.2014 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Corasaniti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udita per la parte civile l’Avv. Valerio Vancheri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso e ha depositato nota spese ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa
in data 10.4.2008 dal Tribunale di Catania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Guastella Giuseppe e Ciancio Sanfilippo Mario per i reati di cui agli artt. 595, commi 1,2 e 3,
cod. pen. e art. 13 I. 47/48, per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza
impugnata per quanto concerne le statuizioni civili in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato Guastella Giuseppe per mezzo del suo difensore,
affidando la sua impugnativa ad una sola ragione di doglianza variamente articolata.
2.1 II ricorso proposto nell’interesse dell’imputato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
c, cod. proc. pen., violazione di legge in quanto la Corte distrettuale aveva dichiarato la
prescrizione del reato nonostante avesse manifestato per il tramite del suo difensore la volontà
di rinunziare alla stessa, e ciò nonostante il giudice di appello aveva proceduto a decidere il
giudizio senza concedere il rinvio all’uopo richiesto per munirsi da parte del difensore della
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Data Udienza: 15/02/2016

necessaria procura speciale. Osserva inoltre il ricorrente che la decisione impugnata è
comunque errata in quanto si era limitato nei due articoli incriminati ad esercitare il suo diritto
di critica e di cronaca, come tali scriminanti eventuali condotte offensive poste in essere nella
sua attività giornalistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.

prescrizione è manifestamente infondata, atteso che, come ammette la stessa parte ricorrente,
il difensore – al quale era stata demandata l’incombenza di manifestare la predetta intenzione
di rinunzia – non era stato munito della necessaria procura speciale, sicché tale mancata
manifestazione di volontà è dipesa solo dalla parte oggi ricorrente che dunque non si può più
dolere di nulla a tal proposito.
3.2 In ordine alle doglianze sul merito delle contestazioni sollevate dall’imputato, osserva la
Corte come le stesse siano radicalmente inammissibili, sia perché formulate in modo generico
sia perché versate in fatto.
In realtà, la parte ricorrente denunzia un vizio di violazione di legge, senza neanche allegare
un vizio argomentativo per aggredire il contenuto della sentenza impugnata.
Ma anche a voler ritenere allegato implicitamente un vizio di motivazione, la doglianza è
ugualmente inammissibile.
3.3 E’ necessario puntualizzare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla
motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606,
comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L.
n. 46 del 2006, che questo non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due
requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative
che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ed invero, il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione
deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento
va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè
rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal
giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e
incompatibile con i principi della logica.
3.4 In realtà, la parte ricorrente riferisce di episodi ed eventi successivi alla pubblicazione degli
articoli oggetto della contestazione di diffamazione che alcuna rilevanza rivestono in ordine alla
individuazione dei presupposti applicativi dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica
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3.1 La doglianza in merito alla impossibilità di manifestare la sua volontà di rinunzia alla

giornalistica, mentre, al contrario, la sentenza impugnata chiarisce in modo esemplare le
ragioni della insussistenza della predetta esimente per la non veridicità dei fatti narrati e per il
superamento del limite della continenza.
4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento,
in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro
1000.
In base al principio della soccombenza, l’imputato deve essere condannato, alla rifusione delle

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle
spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15.2 2016

spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

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