Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29197 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29197 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELNOME ANTONINO N. IL 31/03/1972
avverso l’ordinanza n. 761/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva l’istanza presentata da Antonino Belnome, volta ad ottenere la
misura alternativa della della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 16 -nonies
d.l.n. 8 del 1991, ritenendo che nonostante la collaborazione ed il buon
comportamento fosse prematura la ammissione alla misura richiesta tenuto

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Belnome, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando al violazione di legge ed il vizio di
motivazione del provvedimento impugnato palesemente contraddittoria avendo
dato atto della sussistenza di tutti gli indici rivelatori del ravvedimento.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale di sorveglianza ha sufficientemente motivato in ordine alla
valutazione sul ravvedimento del condannato senza incorrere in palesi
contraddizioni o illogicità.
A fronte di ciò il ricorrente richiede una non consentita rivalutazione degli
elementi di fatto tratti dagli atti del procedimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così d ciso, il 17 marzo 2015.

conto della pendenza di procedimenti per reati gravi commessi in epoca recente.

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