Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29195 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29195 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAVOTTI NICOLA N. IL 29/05/1984
avverso la sentenza n. 737/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

Motivi della decisione
Chiavotti Nicola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Trieste in data 3.04.2013, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Udine il 23.01.2012, in ordine al
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenute le già concesse
attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sull’aggravante contestata, è stata

La parte denuncia la violazione di legge, in ordine alla ritenuta attendibilità
degli esiti del test alcolemico effettuato dagli agenti. Rileva che non vi è prova della
sussistenza dei requisiti stabiliti dal Ministero competente, rispetto
all’apparecchiatura utilizzata nel caso di specie.
L’esponente ha depositato memoria, ribadendo che la prova della
sussistenza dello stato di ebbrezza è affidata unicamente agli esiti del test
effettuato; osserva che, al fine di provare l’inaffidabilità della strumentazione
utilizzata occorre la collaborazione della stessa Autorità accertatrice del reato.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che il ricorrente propone censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come
pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal

rideterminata la pena originariamente inflitta.

giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel
caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente considerato che l’accertamento
relativo allo stato di ebbrezza del prevenuto discendeva dagli esiti dell’effettuato
test alcolimetrico, osservando che il verbalizzante escusso aveva chiarito che
l’apparecchiatura era sta sottoposta regolarmente alla verifica annuale, in periodo
antecedente all’accertamento di cui si tratta. Il Collegio ha quindi considerato che

della inidoneità tecnica dell’apparecchio. Deve allora osservarsi che il percorso
argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale si colloca nell’alveo
dell’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine
all’accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del reato di guida in stato di
ebbrezza, in riferimento agli esiti del test alcolimetrico eseguito con le procedure e
gli strumenti di cui agli artt. 186 cod. strada e 379 reg. es . cod. strada. Ed invero la
Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che in tema di guida in stato di
ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo – come nel caso di specie costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto
accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato,
oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (cfr.
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

non bastava, ad indubbiare l’affidabilità del predetto risultato, la mera allegazione

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