Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29195 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29195 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KORKAMAZ ABDULLAH N. IL 05/07/1975
avverso l’ordinanza n. 2679/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Korkmaz Abdullah avverso il provvedimento
del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l’istanza di liberazione
anticipata relativamente al semestre specificamente indicato in ragione di una
segnalazione disciplinare sanzionato con ammonizione.

ed il vizio di motivazione rilevando che in altre occasioni l’ammonizione verbale
non ha determinato la esclusione del beneficio richiesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice
in ragione della condotta non regolare del condannato indice di mancata
partecipazione all’opera di rieducazione.
A fronte di ciò, la doglianza del ricorrente è, all’evidenza, aspecifica e volta
alla mera rivalutazione non consentita in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 17 marzo 2015.

2. Ricorre l’interessato, personalmente,- che lamenta la violazione di legge

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