Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29195 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29195 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMDOUNI BRAHNI MEHDI BEN MOHAMED HEDI N. IL
04/07/1977
avverso la sentenza n. 4045/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente, l’avv. Lapo BECHELLI ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto sottoscritto dal suo difensore propone ricorso Brahim Mehdi AMDOUNI avverso la
sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze, con la quale lo stesso è stato condannato
alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 588, comma 1 e 3, cod. pen., per
quanto attiene alla intervenuta reformatio in peius in assenza di appello del Pubblico Ministero,

errore materiale, per quanto concerne il mancato rispetto del combinato disposto degli artt.
547, 130 e 127 cod. proc. pen..
2. Nel ricorso si censura in primo luogo la sentenza della Corte di Appello che, in parziale
riforma della sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di
mesi sei di reclusione per i reati di rissa e per quello di cui all’art. 4, comma 1, 2 e 3 legge n.
110/75, dopo aver dichiarato estinto per prescrizione tale ultimo reato, aveva rideterminato la
pena in mesi otto di reclusione.
Tale indicazione era contenuta nel dispositivo letto in udienza, mentre nella motivazione della
sentenza successivamente depositata la pena era stata indicata in mesi cinque e giorni dieci di
reclusione.
Illegittimamente, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva provveduto a correggere il
dispositivo con la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 547, 130 e 127 cod. proc.
pen.
Peraltro, nessun avviso era stato dato alle parti della data di udienza prevista dall’art. 127,
comma 4, cod. proc. pen., che non risulta essere stata fissata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione alla data del 12
febbraio 2015.
Invero, la non manifesta infondatezza degli altri motivi proposti impone la declaratoria di
estinzione del reato.
In proposito, va ricordato che l’oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa
Corte afferma che solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’articolo 129 cod.proc.pen. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016
Il

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nsore

Il Pr-eídente

nonché avverso l’ordinanza resa in camera di consiglio in data 7 ottobre 2014 di correzione di

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