Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29194 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29194 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSENZA ROBERTO N. IL 20/12/1971
avverso la sentenza n. 811/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Cosenza Roberto avverso la sentenza emessa
in data 1.2.2013 dalla Corte di Appello di L’Aquila che confermava quella resa in data
29.11.2010 dal Tribunale di Teramo che condannava il predetto alla pena
condizionalmente sospesa di mesi quattro di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, e
sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e condisca
dell’autovettura per i reati di cui all’art. 186 comma 2° lett. c) e 187 C.d.S. (fatti del
24.5.2009).

reato di guida in stato di ebbrezza, attesa l’assunzione di un farmaco contenente una
consistente percentuale di etanolo, né era in stato di alterazione psicofisica derivante
da consumo di alcool, quale risultante dall’alcotest. Rappresenta, altresì, il vizio
motivazionale in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica e non consentita nella
presente sede di legittimità.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale
e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Del resto, la censura suddetta è di puro fatto, laddove tende a sovrapporre una
diversa valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella compiuta, con
congrua motivazione, dai Giudici di merito e, pertanto, improponibile nel giudizio di
legittimità.
Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997,
Dessimone).
2

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

deciso in Roma, il 23.4.2014

Così

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