Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29194 del 22/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29194 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARDIS AGOSTINO N. IL 28/08/1954
avverso l’ordinanza n. 5804/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
15/10/2012
senti-la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
l /sentite le conclusioni del PG Dott. ik c4NYLL4.
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Data Udienza: 22/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15.10.2012 il Tribunale di Napoli, costituito ex art.
310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da Agostino Ardis avverso
l’ordinanza della Corte di appello di Napoli che respingeva la richiesta di
sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata al predetto in
relazione al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. per il quale è stato condannato
in primo e secondo grado, con quella degli arresti domiciliari per effettuare le

In particolare, il tribunale rilevava che l’imputato non deduce una condizione
di incompatibilità con il regime carcerario, bensì, lamenta la mancanza delle cure
necessarie (rimozione di innesti ossei presso un centro pubblico odontoiatrico o
maxillofacciale) alle quali da oltre due anni non si è provveduto.
Ribadito, quindi, che si versa in ipotesi di presunzione della sussistenza delle
esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata, mancando
qualsivoglia elemento idoneo a superare tale presunzione, tenuto conto di
quanto comunicato con nota del 3.10.2012 della casa circondariale di Prato in
ordine allo stato della procedura per ottenere l’autorizzazione della ASL
competente per provvedere alle cure necessarie, affermava la infondatezza delle
doglianze.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, l’imputato denunciando con un unico motivo di ricorso la
violazione di legge ed il vizio della motivazione. Ripercorrendo

i

motivi

dell’appello, deduce, in specie, che i giudici di merito hanno travisato le
doglianze difensive escludendo che fosse stata denunciata la incompatibilità con
il regime carcerario. Tale incompatibilità, infatti, deriva dalla assoluta
impossibilità da parte degli istituti di pena di tutelare il diritto costituzionalmente
garantito alla salute; ciò, peraltro, comporta il superamento della presunzione di
pericolosità di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen..
Quindi la doglianza difensiva non attiene alla fase esecutiva ma alla
valutazione delle esigenze concrete di salute da tutelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate atteso che il
tribunale, alla luce di quanto comunicato con nota del 3.10.2012 della casa
circondariale di Prato in ordine allo stato della procedura per ottenere
l’autorizzazione della ASL competente per provvedere alle cure necessarie ha
2

cure mediche necessarie.

sostanzialmente valutato che i trattamenti necessari sono assolutamente
compatibili con la detenzione carceraria.
Il ricorso, peraltro, pecca sotto il profilo dell’autosufficienza in assenza
dell’allegazione delle relazioni sanitarie al cui contenuto viene fatto richiamo dal
ricorrente.
Si deve concludere, quindi, per l’inammissibilità del ricorso alla quale
consegue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..
Così deciso, il 22 aprile 2013.

ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

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