Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29193 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29193 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSANI ANDREA N. IL 27/01/1982
avverso la sentenza n. 908/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bassani Andrea avverso la sentenza
emessa in data 28.3.2013 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella
resa in data 21.4.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che
condannava il predetto alla pena di giorni 14 di arresto ed C 600,00 di ammenda, con
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di C 532,00 di ammenda e
sospensione della patente di guida per mesi sei per il reato di cui all’art. 186 comma
2° lett. B) C.d.S. (fatto del 20.4.2008).

l’inutilizzabilità della prova dell’alcoltest.
E’ stata depositata una memoria difensiva con cui si eccepisce la prescrizione del
reato intervenuta prima del deposito della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile non essendo stata la censura mossa, concernente una
violazione di legge, dedotta in precedenza (art. 606, comma 3° c.p.p.). La censura in
questione implica, peraltro, un accertamento in fatto (il mancato avviso della facoltà
di nominare un difensore prima dell’effettuazione dell’alcoltest, a tal fine non essendo
risolutiva la mera nomina successiva) che è precluso in questa sede.
Il decorso quinquennale del termine prescrizionale, intervenuto successivamente alla
pronunzia della sentenza impugnata (a nulla rilevando il deposito posteriore), non
consente la declaratoria di estinzione del reato per la detta causa, in considerazione
della sopra rilevata inammissibilità del ricorso (da ultimo: Cass. pen. Sez. II, n.
28848 dell’8.5.2013, Rv. 256463)
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 23.4.2014

Deduce la violazione dell’art. 114 norme att. del c.p.p., la nullità della sentenza e

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