Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29193 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29193 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRANIERI VINCENZO N. IL 06/09/1960
avverso l’ordinanza n. 8693/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Vincenzo Stranieri avverso il decreto
ministeriale con il quale veniva prorogato il regime di cui all’art. 41

-bis Ord.

Pen..
Il tribunale evidenziava che, pur essendo applicato il regime detentivo
speciale dal 1992, lo Stranieri è detenuto in esecuzione di ordinanza di custodia

estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, minaccia e
danneggiamento aggravato, commessi fino al 2010, ed è stato condannato in
primo grado per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen.
Dava atto, altresì, che nonostante la lunga detenzione non era venuto meno
il carisma criminale, tanto che in occasione di due permessi goduti nel 2003 e
2004 numerosi esponenti della criminalità locale si erano recati presso la sua
abitazione per rendere omaggio.
Le indagini recenti consentivano di ritenere attualmente operante il sodalizio
cui appartiene lo Stranieri.

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, evidenziando che si
tratta della diciannovesima proroga del regime detentivo differenziato e denuncia
la mancanza di motivazione per omessa valutazione critica degli argomenti posti
a fondamento del decreto ministeriale, nonché, la motivazione meramente
apparente in assenza di alcun elemento nuovo rispetto a quelli già valutati con i
precedenti provvedimenti. Esclude che possa avere mantenuto i collegamenti
con il sodalizio attraverso la moglie ed i familiari con i quali negli anni 2005 e
2006 ha effettuato un solo colloquio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
Ribadito che nel caso di specie è ammesso esclusivamente il ricorso per
violazione di legge, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato,
nell’esaminare la motivazione del decreto di proroga ministeriale, si è attenuto ai
criteri indicanti dalla vigente formulazione dell’art. 41-bis, comma 2 -bis, legge
26 luglio 1975 n. 354, laddove prevede che la proroga è disposta quando risulta
che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è
venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita
dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio
criminale, della sopravvivenza di incriminazioni non precedentemente valutate,
2

cautelare emessa nel 2012 per associazione di stampo mafioso, concorso in

edegli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del
sottoposto. Inoltre, il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé,
elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere collegamenti con
l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.
Il tribunale, quindi, in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in
risalto il duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale
operatività del sodalizio di appartenenza, accompagnando l’indicazione di indici
fattuali, anche non coesistenti, sintomatici dell’attuale pericolo di collegamenti

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il controllo del tribunale sul
provvedimento di proroga è stato effettuato attraverso una verifica della
pericolosità criminale del detenuto, desunta da oggettive circostanze di fatto
indicati nel decreto ministeriale e desumibili in atti. Il tribunale ha proceduto ad
una corretta verifica in ordine alla possibile persistenza di collegamenti con il
gruppo criminale di appartenenza. Sul punto il tribunale si è uniformato ai criteri
ermeneutici più volte ribaditi da questa Corte che ha anche precisato come, ai
fini della proroga è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti
con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata
con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 47521, 02/12/2008, Rogoli, rv.
242071).
A fronte di ciò le censure del ricorrente sono volte ad una non consentita
rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento
impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 17 marzo 201

Il C nsigliere estensore

con l’esterno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA