Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29192 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29192 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERONE ALESSANDRO N. IL 28/09/1968
avverso la sentenza n. 6163/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/04/2014
,
Fatto e diritto
CERONE Alessandro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato il giudizio
di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all’art. 186, comma 2,
lettera c) del codice della strada, aggravato dalla circostanza di aver provocato un incidente
stradale, condannandolo alla pena di mesi 12 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda ( fatto
Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 c.p.p, in mancanza di certezza in ordine
alla identificazione del conducente.
Con il secondo motivo si duole della eccessività del trattamento sanzionatorio, che si sostiene
viziato dall’erronea applicazione dell’inasprimento edittale entrato in vigore successivamente al
fatto.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna [con ampia ed
esaustiva disamina delle ragioni che hanno portato i giudici di merito a disattendere gli
argomenti difensivi diretti a contestare l’individuazione del conducente dell’autovettura
nell’odierno ricorrente] la doglianza si palesa come tipicamente “di merito”, risolvendosi nella
pretesa di una rivalutazione in fatto, da parte del giudice di legittimità, della esaustiva
ricostruzione del compendio probatorio operato dai giudici del merito.
Inaccoglibile è anche la seconda doglianza: all’epoca dei fatti, infatti, la pena detentiva era
prevista nella misura dell’arresto da tre mesi ad un anno, come esattamente considerato dal
giudicante, che ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice, anche alla luce
dell’a ritenuta aggravante.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
del 2.6.2009).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014
Il Consigliere estensore