Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29192 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29192 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELICIANU MARIAN N. IL 13/08/1984
avverso l’ordinanza n. 1062/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
la richiesta avanzata da Marian Melicianu volta all’applicazione della misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della detenzione domiciliare, rilevando
che la condotta non è stata sempre regolare, tuttavia, le informazioni fornite dal detenuto
sulle condizioni di vita pregresse non sono confermate da quelle che emergono in atti;
pertanto, riteneva prematura l’applicazione delle misure alternative richieste.

personalmente, contestando la valutazione in ordine alle condizioni di vita familiare che
sono state determinate dallo stato di detenzione, ribadendo di avere tenuto sempre
condotta regolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata dà conto con discorso giustificativo congruo, adeguato ed
esente da vizi di illogicità e contraddizione del convincimento del tribunale ancorato agli
elementi acquisiti.
A fronte di ciò il ricorso risulta fondato su censure di merito la cui valutazione è
preclusa nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 17 marzo 2015.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato,

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