Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29191 del 23/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29191 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUSENZA MASSIMILIANO N. IL 27/02/1975
avverso la sentenza n. 787/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Osserva
Viene impugnata (con atto di appello, correttamente qualificato ricorso ai sensi
dell’art. 568, comma 5, c.p.p. e qui trasmesso con ordinanza in data 5.6.2013 dalla
Corte di Appello di Palermo che lo dichiarava inammissibile, trattandosi di sentenza
inappellabile ai sensi dell’art. 593 comma 3 c.p.p.) dal difensore di fiducia di Cusenza
Massimiliano la sentenza resa in data 24.10.2011 dal Tribunale di Palermo in
composizione monocratica che condannava il predetto alla pena di € 4.000,00 di
ammenda per il reato di guida senza patente mai conseguita.

circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass.
pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163). E nel caso di specie è stato dato
atto dei precedenti penali dell’imputato.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 23.4.2014

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al diniego delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA