Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29191 del 22/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29191 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACRI’ ANGELO N. IL 17/07/1975
avverso l’ordinanza n. 681/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 08/08/2012
senti a relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
le sentite le conclusioni del PG Dott. P
enie43

f?

Udita Ofensoryikvv.ro
òobk icd■

C,*

c,LA&

inek CAAhrt

rP.

Data Udienza: 22/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 9.8.2012 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito
ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa confronti di Angelo Macrì dal Gip dello stesso tribunale in
relazione al reato di concorso nell’omicidio, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n.
152 del 1991, in danno di Frisina Rocco, avvenuto il 3.1.2008.
Il compendio indiziario a carico dell’indagato veniva tratto: dal contenuto

vittima ed, in particolare, tra le sorelle; dal contenuto di una telefonata
originariamente anonima, poi attribuita a Scordo Giuseppe, pervenuta ai
carabinieri il 9 gennaio 2008 il cui contenuto registrato, ancorché ritrattato dallo
Scordo, trovava conferma nelle circostanze emerse delle conversazioni
ambientali captate tra lo stesso e la moglie, nonché, negli ulteriori elementi di
fatto acquisiti nel corso delle indagini; dal contenuto delle conversazioni captate
nell’ambito del procedimento cd. <> registrate presso la lavanderia
Apegreen di Siderno; dal contenuto delle conversazioni registrate in ambientale,
nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di Italiano Leo, tra la sorella di
questi, Italiano Fortunata, ed il marito Macrì Salvatore.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il difensore di fiducia, il Macrì.
Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e di norma
processuale con riferimento all’art. 34 comma 2 -bis cod. proc. pen., rilevando
che un giudice componente del collegio ed estensore dell’ordinanza (dott.
Tassone) aveva emesso, nelle funzioni di Gip, dodici decreti autorizzativi delle
intercettazioni ambientali richiesti dal pubblico ministero nel procedimento in
oggetto.
Quindi, deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto
riguardo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto in
contestazione. La premessa da cui muove il tribunale è del tutto errata e fonda
sul contenuto eteroaccusatorio delle conversazioni intercettate in ambientale tra
le sorelle della vittima e quella tra la Italiano ed il marito, nonché sulle
conversazioni intercettate all’interno della lavanderia Apegreen di Siderno. Dalle
stesse emergono circostanze generiche e non attendibili per quel che riguarda le
sorelle del Frisina ed Italiano Fortuna, mentre le circostanze acquisite dalle
conversazioni captate nella lavanderia sono riferite de relato e generiche ed i
conversanti, peraltro, dichiarano di non conoscere i Macrì di Delianuova.

2

delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate tra i familiari della

Anche quanto riferito dal testimone Scordo è scarsamente rilevante, atteso
che questi ha riportato quanto appreso da altri e, successivamente nel corso
dell’interrogatorio ha smentito tutto ed ha dichiarato di non conoscere il Macrì.
La sera del delitto i carabinieri avevano redatto una relazione nella quale
affermano che l’indagato si trovava in Veneto presso una struttura sanitaria per
accertamenti.
Infine, il ricorrente rileva che la causale dell’omicidio è rimasta ignota,
atteso che tutti testimoni hanno escluso che vi fosse stato un blocco dei lavori

Con l’ultimo motivo di ricorso viene denunciata la violazione di legge ed il
vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla
adeguatezza della misura applicata. Il tribunale ha omesso di valutare che il
Macrì non è mai stato latitante, tanto che in questi anni ha subito altri
procedimenti penali; non ha tenuto conto che si tratta di fatti del 2008 e che
manca il pericolo di reiterazione della commissione di reati della stessa natura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di riscorso è manifestamente infondato.
Invero, deve rilevarsi che il ricorrente ha genericamente dedotto che il
giudice aveva nella funzione di Gip autorizzato alcune intercettazioni nell’ambito
del procedimento in oggetto senza precisare se si tratta di atti riferibili
all’indagato. In ogni caso, le cause di incompatibilità previste dall’art. 34 cod.
proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determinano nullità ma
costituiscono esclusivamente motivo di ricusazione che deve essere fatta valere
tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 5, n.
13593, 12/03/2010, Bonaventura, rv. 246716; S.U. n. 23, 24/11/1999,
Scrudato, rv. 215097).

2.

Si palesano del tutto aspecifici i rilievi del ricorrente in ordine alla

valutazione della gravità degli indizi che non tengono dello sviluppo
argomentativo dell’ordinanza impugnata e, peraltro, peccano sotto il profilo
dell’autosufficienza non essendo stati allegati gli atti di cui si contesta il
contenuto ed il significato.
Il tribunale ha sottolineato che nella telefonata registrata dai carabinieri il 9
gennaio 2008, proveniente dallo Scordo, si riferiva che autori dell’omicidio erano
Macrì Angelo e Italiano Leo, il primo aveva sparato alla vittima ed il secondo
aveva condotto l’autovettura utilizzata per l’agguato e per la fuga; la causale era
indicata nelle richieste estorsive avanzate dai Macrì nei confronti di alcune ditte
che eseguivano i lavori nel territorio di Delianuova ed, in particolare,
3

edili.

pretendevano una quota delle tangenti percepite dal Frisina; veniva indicato,
altresì, che l’omicidio era stato preceduto da una lite tra la vittima e il suo
aggressore. Tali circostanze, ad avviso dei giudici del riesame, risultavano
coerenti con quelle tratte dalle conversazioni registrate tra i congiunti del Frisina
(in specie le sorelle Lidia e Assunta), nonché da quelle captate all’interno della
lavanderia di Commisso Giuseppe, nell’ambito di altro procedimento. Emergeva,
infatti, la riferibilità dell’omicidio alla famiglia Macrì e la causale riconducibile alla
circostanza che la vittima era stata incaricata dagli Italiano di comunicare ai
richiesti.
Il tribunale ha, inoltre, dato atto della indiscussa attendibilità delle
circostanze emerse delle predette conversazioni, tenuto conto da un lato del
ruolo rivestito dai conversanti Commisso Giuseppe e Bruzzese Carmelo e,
dall’altro, della conoscenza dei fatti da parte dei congiunti della vittima che
avevano come fonte diretta il fratello, Frisina Vincenzo, che era stato testimone
oculare dell’omicidio.
E’ stato rilevato, altresì, che, oltre l’indicazione specifica dell’autore del fatto
nella persona di Macrì Angelo contenuta nella telefonata dello Scordo, risultava
accertato che questi era l’unico tra i fratelli Macrì ad essersi allontanato appena
dopo l’omicidio; inoltre, nelle conversazioni captate tra Macrì Salvatore e la
moglie Italiano Fortunata in occasione dell’omicidio del fratello di quest’ultima,
Italiano Leo, la donna indicava ripetutamente nell’indagato colui che aveva
materialmente ucciso il Frisina, riconducendo a tale azione la causa dell’omicidio
del fratello, Italiano Leo, che aveva partecipato al fatto.
Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, quindi, su una
coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un
organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato
grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità
dello Macrì in ordine al reato contestato.
Le ulteriori doglianze si sostanziano in censure di fatto la cui valutazione,
alla luce di quanto sin qui rilevato, è preclusa in questa sede.
3. Infine, sono manifestamente infondati i rilievi relativi alle esigenze

cautelari.
Premesso che l’insussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di
legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del
provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795, 06/02/1996, rv. 204014), nella
4

Macrì che avrebbe consegnato loro soltanto 10.000 invece dei 20.000 da questi

specie la motivazione dell’ordinanza impugnata sullo specifico punto contestato
dal ricorrente ha ampiamente esplicitato, con argomenti logici e coerenti, le
ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti le esigenze cautelarí

poste

a fondamento della misura di maggior rigore affermando che,

Indipendentemente dalla presunzione di legge, deve tenersi conto dell’elevato
rischio che l’indagato, anche in virtù del suo contesto familiare, possa porre in
essere interventi volti ad intimidire i testimoni e che sussiste il pericolo concreto
di recidiva, alla luce delle modalità e gravità del fatto, indicativi della pervicace

mafiosa dell’episodio.

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

C110

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
0 in
01

P.Q.M.

8a

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

j.

5 4.w

=

«e«- §

tt

e d:

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma
cod. proc. pen..

Così deciso, il 22 aprile 2013.

1 ter, disp. att.

inclinazione al delitto ed alla violenza, nonché, della matrice chiaramente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA