Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29191 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29191 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIROZZI GAETANO N. IL 15/07/1971
avverso l’ordinanza n. 2294/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli,
ratificando il provvedimento cautelare del Magistrato di sorveglianza, dichiarava la
cessazione dell’efficacia dell’ordinanza con la quale era stata applicata la misura
dell’affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di
Gaetano Pirozzi, rilevando che la associazione presso la quale il predetto doveva seguire il
programma di riabilitazione non effettua programma residenziale come disposto dal

2. Ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, il condannato chiedendo
l’applicazione della detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, all’evidenza, è aspecifico per mancanza di correlazione con il
provvedimento impugnato con il quale il tribunale che ha compiutamente motivato in
ordine alle ragioni della declaratoria di cessazione dell’efficacia della misura alternativa,
mentre il ricorrente avanza richieste del tutto eccentriche.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

tribunale.

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