Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29190 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29190 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMISANO ALFONSO N. IL 01/08/1980
avverso l’ordinanza n. 136/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Alfonso Formisano+eArt„: ,
Avverso tale provvedimento il predetto ha proposto ricorso per cassazione
indicando le ragioni per le quali aveva proposto il reclamo avverso il
provvedimento di rigetto della liberazione anticipata, tanto ribadendo anche con

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, attesa la evidente specificità
avendo il ricorrente rappresentato i motivi del reclamo che non aveva indicato
nei termini di legge determinando la declaratoria di inammissibilità da parte del
presidente del tribunale di sorveglianza che in questa sede si impugna.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

la memoria pervenuta il 10.12.2014.

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