Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29190 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29190 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLOTTI GAETANO N. IL 19/10/1953
avverso la sentenza n. 7276/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione
Per l’imputato, l’avv. Lelio Della Pietra ha concluso chiedendo l’annullamento per intervenuta
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 novembre 2014 la Corte d’appello di Napoli ha confermato
la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Noia, con la quale Gaetano GALLOTTI era
stato condannato per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. per avere, quale amministratore della

339 borse riportanti il disegno registrato con il marchio della società “Burberry” (fatto
accertato in data 15 maggio 2007).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv.
Lelio Della Pietra, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che sono state disattese le sue
doglianze, già avanzate con l’atto di appello, in ordine alla insufficienza del quadro probatorio,
giacché la sussistenza del reato era stata basata solo sulle dichiarazioni di tale Marco
Procuranti, che citato come teste aveva invece espresso giudizi tecnici, pur non essendo
ausiliario di P.G. né consulente del Pubblico Ministero.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della motivazione della sentenza in
ordine all’elemento soggettivo. Articola quindi una serie di argomentazioni fondate su elementi
di prova, che dimostrerebbero profili di travisamento deducibili dal testo del provvedimento
impugnato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale come il
giudice di primo grado avevano disatteso le deduzioni della difesa in ordine alla insussistenza
della prova dei caratteri di somiglianza delle borse in sequestro con quelle del tipo registrato
dalla Burberry ceck e, in particolare, della corrispondenza fra il “doppio reticolo a maglie
quadrilatere di tipo scozzese, di cui è titolare la società citata e la borsa “shopper bag” della
new genera! import.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione alla data del 15
novembre 2014 e, quindi, prima della sentenza di appello.
Invero, la non manifesta infondatezza degli altri motivi proposti impone la declaratoria di
estinzione del reato.
In proposito, va ricordato che l’oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa
Corte afferma che solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’articolo 129 cod.proc.pen. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266).

P.Q.M.
2

società “New Generai Import s.r.l.” introdotto nel territorio dello Stato, per farne commercio,

La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016
Il Przidente

Il consigliere estensore

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