Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2919 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2919 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTESANTO IMMACOLATA N. IL 27/01/1943
avverso la sentenza n. 1034/2011 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:
– – che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 21/05/2014, ha condannato Montesanto
Immacolata alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all’art. 1161 c.n. in relazione
alla arbitraria occupazione di una superficie di mq. 396 di demanio marittimo;
— che l’imputata ha proposto appello deducendo con un primo motivo l’inesistenza dei
presupposti di sussistenza del reato e con un secondo motivo la intervenuta prescrizione del
reato alla data del 10/04/2014;
— che preliminarmente l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– – che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, posto che a fronte di motivazione con cui la
sentenza impugnata ha esposto gli elementi a fondamento della configurabilità del reato
(segnatamente gli esiti del sopralluogo di polizia giudiziaria effettuato in data 10/04/2009 da
cui è risultata la sussistenza di una struttura lignea con tettoia al di fuori del periodo
individuato come consentito nell’atto concessorio) si è effettuata una mera confutazione in
fatto delle argomentazioni della stessa;
— che il secondo motivo è manifestamente infondato posto che, anche a volere individuare il
dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dal momento di accertamento (è invero
pacifico che il reato contestato è di natura permanente : Sez. 3, n. 27071 del 29/05/2014, P.G.
in proc. Diotallevi, Rv. 259306), il termine, tenuto conto della sospensione seguita al rinvio per
adesione del Difensore alla astensione dalle udienze dal 14/06/2012 al 15/05/2013, è
maturato in data 11/03/2015, ovvero successivamente alla data di pronuncia della sentenza
impugnata con conseguente sua irrilevanza tenuto conto della inammissibilità del primo motivo
(cfr. Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);
— che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

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