Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29189 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29189 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA COGNATA GIUSEPPE N. IL 22/02/1969
avverso la sentenza n. 2792/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/04/2014

2.
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile La Cognata Giuseppe in ordine al reato di cui
all’articolo 187 del Codice della Strada, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per manifesta
illogicità della motivazione in punto di responsabilità, con

soggettivo del contestato reato in quanto, secondo la difesa, il
ricorrente non era consapevole dello stato di alterazione in
seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti e per mancanza
della motivazione in relazione al diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Firenze ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato, evidenziando che era pacifico che l’imputato si era
messo alla guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente
(cocaina) e che non era sostenibile la tesi della difesa secondo
cui egli era inconsapevole dell’alterazione psico-fisica che ne

particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento

poteva derivare, in quanto tale eventuale inconsapevolezza sarebbe
comunque frutto di grave negligenza e imprudenza, in violazione di
una norma di legge di natura cautelare imposta ai conducenti dei
veicoli (art.187 co.1 del Codice della Strada).
Quanto al secondo motivo, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di considerare
che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione

Pi

delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le

aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Firenze espressamente chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti
generiche e di irrogare la pena indicata in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
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Il Presidente

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