Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29189 del 22/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29189 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AL KHAYAT WAAD N. IL 17/09/1955
avverso l’ordinanza n. 320/2012 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
21/09/2012
sent. ta la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. , 71moh~ 01,1_
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Udit i difens

Avv.;

Data Udienza: 22/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il 21.9.2012 il Tribunale di Ancona, decidendo quale giudice del riesame,
confermava l’ordinanza emessa dal Gip della stessa sede con la quale era stata
applicata a Al Khayat Waad la misura cautelare della custodia in carcere in
relazione al reato di cui all’art. 12 comma 3 lett. d) e 3 -ter lett. b) d.lgs. n. 286
del 1998, perché, a seguito del controllo allo sbarco di una nave proveniente
dalla Grecia, veniva trovato nel bagagliaio della sua auto un cittadino straniero

2. Avverso il citato provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per
cassazione, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo deduce la omessa motivazione in ordine alla denunciata
violazione dell’ordinanza impugnata dell’art. 292 comma 2 lett. c bis e 2 -ter
cod. proc. pen.. In particolare, l’ordinanza emessa dal gip doveva ritenersi nulla
per mancata valutazione degli elementi favorevoli emerse nel corso
dell’interrogatorio e del verbale di perquisizione avuto riguardo alle modalità
dell’azione (uso del mezzo proprio, modalità grossolane di occultamento del
clandestino, mancato pagamento di parte del prezzo in anticipo) ed alla
personalità dell’indagato.
Il ricorrente, quindi, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione
in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevando che il
tribunale ha fondato la decisione su elementi assolutamente equivoci,
richiamando le motivazioni dell’ordinanza genetica senza operare alcuna
valutazione critica, pur essendo stati introdotti specifici rilievi difensivi.
Avuto riguardo alla sussistenza della esigenze cautelari, il ricorrente deduce,
in particolare, la illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del
concreto pericolo di reiterazione del reato, all’utilizzo della propria auto, alla
grossolanità del nascondiglio, al mancato versamento di un acconto.
Lamenta, infine, la mancata valutazione in ordine alla personalità
dell’indagato, alla incensuratezza dello stesso, non appartenente ad
un’organizzazione dedita stabilmente all’illecito traffico di stranieri con
conseguente riconducibilità del fatto ad un episodio del tutto occasionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, ove la motivazione del
provvedimento cautelare genetico non sia graficamente mancante o meramente
apparente, si impone l’integrazione da parte del giudice del controllo cautelare,
2

clandestino.

posto che la declaratoria di nullità deve essere considerata extrema ratio e che
l’ordinanza genetica e l’ordinanza del riesame sono destinate ad integrarsi (Sez.
2, n. 774, 28.11.2007, Beato, rv. 238903).
Invero, nella specie il tribunale del riesame ha valutato specificamente le
circostanze ritenute dalla difesa favorevoli all’indagato, operando in tal modo la
integrazione di eventuali lacune sul punto dell’ordinanza genetica.

2. Del tutto generiche, oltre che palesemente infondate sono i rilievi in

Ribadito che il vaglio demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole delta logica e della conformità ai canoni legali
che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti
dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni
riservate al giudice di merito,

g

avviso del Collegio, la motivazione della

ordinanza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il
tribunale ha rappresentato con argomenti logici e coerenti, ancorati alle
circostanze di fatto acquisite, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere
sussistente un consistente quadro indiziario connotato dalla necessaria gravità.
Il tribunale, in particolare, ha sottolineato le circostanze di fatto accertate
all’esito del controllo, nonché, quanto riferito dallo straniero in ordine all’accordo
con l’indagato dietro compenso di euro 6.000.

3. Si palesa, altresì, l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente in
ordine alla valutazione delle esigenze cautelari.
Il giudizio prognostico relativo al pericolo di recidiva deve avere riguardo alle
specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del
soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell’indagato,
da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui
il delitto è maturato, nonché alla vita anteatta dell’indagato, come pure di ogni
altro elemento compreso fra quelli enunciati nell’art. 133 cod. pen.. A detti
elementi, all’evidenza, il giudice può fare riferimento congiuntamente o
alternativamente.
Deve essere, altresì, ricordato che l’insussistenza delle esigenze cautelari è
censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di
specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795, 06/02/1996,
rv. 204014).
Orbene, il giudice del riesame ha evidenziato come le modalità accertate e la
pattuizione di un compenso contraddicano la natura episodica del fatto,
3

ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

rilevando, altresì, che la circostanza che il ricorrente avesse usato la propria
auto, che non avesse predisposto un’intercapedine per occultare il trasportato e
non sono idonee ad escludere la professionalità della condotta.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..

Così deciso, il 22 aprile 2013.

favore della cassa delle ammende.

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