Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29189 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29189 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATACCHIO VITO ANTONIO N. IL 20/04/1984
avverso l’ordinanza n. 634/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta dichiarava inammissibile per assenza dei motivi il reclamo proposto
da Vito Antonio Catacchio avverso il rigetto della istanza di liberazione anticipata.
Il predetto ha proposto ricorso per cassazione indicando le ragioni per le
quali aveva proposto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, attesa la evidente
aspecificità, avendo il ricorrente rappresentato i motivi del reclamo che non
aveva indicato nei termini di legge, determinando la declaratoria di
inammissibilità che in questa sede si impugna.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

liberazione anticipata.

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