Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29188 del 22/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29188 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALFIERI CIRO N. IL 31/01/1954
avverso l’ordinanza n. 109/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/07/2012
sentita la r
oneltta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
1ette/sptfle le conclusioni del PG Dott. cri. gq+k ezA k-e. C ha- t-+Q.—
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Uditi difensori

;

Data Udienza: 22/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11.7.2012 la Corte di appello di Milano, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Ciro Alfieri, volta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in
relazione ai reati giudicati con le sentenze di condanna indicate ai nn. 1) e 2) del
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
La Corte territoriale, rilevata la mancata indicazione di elementi concreti a

anni gli uni dagli altri ed in luoghi diversi (Milano e Firenze).

2. Avverso la dtata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di
fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., rilevando che la
decisione della Corte è contraddetta da quanto emerge dagli atti del
procedimento. Sottolinea che i soggetti condannati per il reato di cessione di
sostanze stupefacenti sono stati, altresì, condannati per la fattispecie associativa
Insieme all’Alfieri; inoltre, lo stupefacente era stato trasportato da Milano da più
persone in concorso tra i quali l’istante e la cessione era stata ideata in
Lombardia dove l’associazione aveva la base logistica ed è stata giudicata a
Firenze luogo dell’accertamento dei fatti.
Lamenta, altresì, che la Corte ha omesso di valutare le dichiarazioni rese
dall’Alfieri che ha confermato che la cessione di stupefacente accertata in Firenze
faceva parte di un programma criminoso riconducibile alla sua partecipazione al
sodalizio successivamente accertato con la sentenza della Corte di appello di
Milano. A detti elementi si unisce la condizione di tossicodipendente del
condannato.
Infine, censura l’ordinanza impugnata per omessa valutazione della
memoria depositata nella quale erano stati indicati specifici e concreti elementi a
sostegno dell’istanza.

3. Come nota in data 5.4.2013 il ricorrente ha proposto motivi nuovi con i
quali ribadisce le predette doglianze, allegando la memoria che il giudice
dell’esecuzione non ha valutato e le imputazioni cui si riferisce la condanna della
Corte di appello di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.

2

sostegno della richiesta, affermava che i reati sono stati commessi a distanza di

Ai fini dell’applicazione in executivis l’istituto della continuazione, ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno
criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le
modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. La decisione del giudice
di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità
(Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229,
Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).

motivazione del provvedimento impugnato, del tutto aspecifiche e si risolvono in
considerazioni di fatto insuscettibili di rivalutazione in questa sede.
Premesso che per quel che è dato rilevare dagli atti il reato associativo si
riferisce agli anni ’94-’95, mentre le violazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 sono state commesse nel 1996, il ricorso risulta carente anche sotto il
profilo dell’autosufficienza, atteso che anche con i motivi nuovi l’allegazione dei
provvedimenti richiamati è assolutamente parziale ed insufficiente con
riferimento alle circostanze di fatto dedotte (in particolare non è stata allegata la
parte motiva delle sentenze ed, in specie, non si desume neppure l’epoca cui si
riferisce l’accertamento del reato associativo per il quale è stato condannato
l’Alfieri).
Anche la condizione di tossicodipendenza è stata dedotta genericamente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 22 aprile 2013.

Nella specie, le censure mosse con il ricorso appaiono, alla luce della

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