Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29188 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29188 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARTUSA ALESSANDRO N. IL 20/03/1964
avverso l’ordinanza n. 181/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
l’istanza avanzata da Alessandro Ar,usa, volta ad ottenere il differimento dell’esecuzione
della pena anche nella forma della detenzione domiciliare per ragioni di salute.
Rilevava che il detenuto non aveva tenuto regolare condotta nel corso della lunga
detenzione e che le condizioni di salute documentate non sono tali da ritenere la
incompatibilità con il regime detentivo intramurario.

difensore di fiducia, il condannato contestando la valutazione in ordine alla compatibilità
delle condizioni di salute con il regime carcerario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve rilevarsi che il tribunale di sorveglianza ha operato una valutazione compiuta
in ordine alla insussistenza dei presupposto per l’applicazione della detenzione domiciliare
per ragioni di salute che ha, altresì esplicitato con discorso giustificativo affatto
contraddittorio ed ancorato alle circostanze di fatto tratte dagli atti. Inoltre, ha
evidenziato la pericolosità del condannato alla luce delle condotte dello stesso. Il ricorso
è, quindi, manifestamente infondato.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso dalla cui deriva la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 17 marzo 2015.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del

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