Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29187 del 22/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29187 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FURNARI VINCENZO N. IL 15/04/1951
avverso l’ordinanza n. 6/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 13/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/syite le conclusioni del PG Dott. 5 .
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Data Udienza: 22/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.4.2012 la Corte di assise di appello di Palermo,
in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata
da Vincenzo Furnari volta ad ottenere la sostituzione della pena dell’ergastolo
alla quale il predetto è stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di
assise di Palermo in data 19.6.2000, confermata dalla Corte di assise di secondo
grado e divenuta irrevocabile il 2.2.2004, in applicazione dei principi affermati

La Corte premetteva che la CEDU non era stata chiamata a pronunciarsi sul
caso specifico e rilevava come la fattispecie in esame sia affatto diversa da
quella di cui alla decisione della Corte di Strasburgo richiamata. Infatti, il Furnari
è stato giudicato con giudizio ordinario e la richiesta di definizione con il rito
abbreviato era stata avanzata oltre il termine di legge all’epoca vigente (legge n.
479 del 1999). Evidenziava che in ogni caso il condannato non avrebbe potuto
godere di un trattamento sanzionatorio più favorevole all’ergastolo, atteso che è
stato ritenuto colpevole del reato di omicidio in concorso con violazioni in
materia di armi (art. 72 cod. pen.).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato,
personalmente, denunciando la violazione di legge sia auto riguardo alla
affermazione della inesistenza di un procedimento per applicare la diminuzione di
pena richiesta rientrando nei poteri del giudice dell’esecuzione, sia con
riferimento alla possibilità di applicare direttamente i principi affermati dalla
CEDU con la decisione richiamata. Deduce, quindi, la violazione di legge avuto
riguardo alla normativa applicabile, avendo formulato la richiesta di rito
abbreviato all’udienza del 14.1.2000, mai revocata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va precisato – con riferimento alle conclusioni scritte formulate dal
Procuratore generale – che il provvedimento impugnato è stato emesso dal
giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. (Corte di
assise di appello di Palermo), atteso che pur essendo stata confermata nel
giudizio di appello avuto riguardo alla posizione del ricorrente, la
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del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a
quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma
anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata
2

dalla Corte EDU con la sentenza del 17.9.2009.

confermata (Sez. 1, n. 10415, 16/02/2010, Guarnieri, rv. 246395; Sez. 1, n.
44481, 04/11/2009, Arena, rv. 245681).
Tanto premesso, il ricorso non è fondato e, quindi, deve essere rigettato.
Deve essere, infatti, ribadito che, a seguito della sentenza della Grande
Chambre della Corte europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre
2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in
giudicato alla pena dell’ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e
la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen, solo se aveva

rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente
all’entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000, convertito nella I. n. 4 del 2001,
(Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012 – dep. 09/02/2012, Gelsomino, rv. 251857;
Sez. 1, n. 48329 del 13/11/2012 – dei). 13/12/2012, Nicoscia, rv. 254096) con
la conseguenza che il diritto in parola non spetta al condannato all’ergastolo che
– come nel caso di specie – aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato oltre il
termine ai sensi della legge n. 479 del 1999.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricoirpente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 22 aprile 2013.

acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l’applicazione del

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