Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29187 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29187 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITALE LEONARDO N. IL 27/01/1955
avverso l’ordinanza n. 283/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Leonardo Vitale avverso il decreto ministeriale con il
quale veniva prorogato il regime di cui all’art. 41

bis Ord. Pen..

Il tribunale evidenziava che dagli atti si desume il ruolo apicale, insieme al fratello
Vito, nella famiglia mafiosa di Partinico, inserita nel sodalizio cosa nostra, e la indiscussa
operatività attuale dello stesso.

difendersi adeguatamente durante l’udienza dinanzi al tribunale che si è celebrata
velocemente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, palesemente aspecifico, deve essere dichiarato inammissibile.
Deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, adottato all’esito di regolare udienza
camerale, nell’esaminare la motivazione del decreto di proroga ministeriale, si è attenuto
ai criteri indicanti dalla vigente formulazione dell’art. 41 bis, comma 2

bis, legge 26

luglio 1975 n. 354, laddove prevede che la proroga è disposta quando risulta che la
capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è venuta meno,
tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno
all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvivenza
di incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e
del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Inoltre, il mero decorso del tempo non
costituisce, di per sé, elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere
collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.
Il tribunale, quindi, in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in risalto il
duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale operatività del
sodalizio di appartenenza, accompagnando l’indicazione di indici fattuali, anche non
coesistenti, sintomatici dell’attuale pericolo di collegamenti con l’esterno.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così de iso, il 17 marzo 201

TATA
L LER IA

2. Ricorre l’interessato, personalmente, lamentando che non ha avuto la possibilità di

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