Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29187 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29187 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAKHILI MILOUD N. IL 01/01/1958
avverso la sentenza n. 32/2014 GIUDICE DI PACE di ACQUI TERME,
del 03/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per l’imputato, l’avv. Marco LEPRI ha concluso chiedendo l’assoluzione perché il fatto non è
previsto più dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con atto sottoscritto personalmente ha proposto ricorso Miloud NAKHILI avverso la

sentenza emessa dal Giudice di pace di Acqui Terme, con la quale lo stesso era stato

perchè, <>.
2. Nel ricorso vengono articolati cinque motivi.
2.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine
alla sussistenza del reato. Viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la
responsabilità dell’imputato solo sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che
sarebbero inattendibili tenuto conto dell’accertato rapporto conflittuale tra questi e l’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in
ordine alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato durante il suo esame
dibattimentale.
2.3. Con il terzo motivo vengono reiterate censure in ordine alla valutazione delle
prove, che non sarebbe avvenuta nel rispetto della regola di giudizio “dell’al di là di ogni
ragionevole dubbio”.
2.4. Con il quarto motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in
ordine alla sussistenza del reato di minacce e alla tempestività della querela in relazione a tale
reato.
2.5. Con il quinto motivo viene richiesta l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che il reato di cui all’art. 594 cod. pen. è stato trasformato in
illecito civile dal d.lgs 15/1/2016, n. 7, in vigore del 6 febbraio 2016, e che le nuove
disposizioni si applicano ai fatti anteriori, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 12 dlgs
cit.
La sentenza va pertanto annullata perché il fatto di ingiurie non è previsto dalla legge come
reato.
2. La sentenza va pure annullata con riferimento al reato di minaccia perché il fatto non
sussiste.
Invero, nelle parole pronunziate dall’imputato si rinviene solo la generica frase “vedrai cosa ti
faccio”, della cui valenza a limitare la libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo
2

condannato alla pena di euro 500 di multa per il reato continuato di ingiurie e minaccia,

che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima si può dubitare, in ragione
della sua indeterminatezza e palese insufficiente attitudine ad intimorire (arg. da Sez. 5, n.
45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678).

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio relativamente al reato di ingiuria perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Annulla la stessa sentenza con riferimento al reato di minaccia perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016
Il Pre ‘dente

Il co sigliere estensore

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