Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29186 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29186 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO FRANCESCO N. IL 07/08/1953
avverso l’ordinanza n 8683/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Francesco Pellegrino avverso il decreto
ministeriale con il quale veniva prorogato il regime di cui all’art. 41

-bis Ord.

Pen..
Il tribunale evidenziava che dagli atti si desume: che il Pellegrino ha un
ruolo apicale nell’omonimo sodalizio inserito nella sacra corona unita; che

permangono i presupposti stante la indiscussa operatività attuale del sodalizio
attraverso i figli del detenuto che avevano cercato di comunicare con il padre nel
2005 con missive dal contenuto ambiguo; che in una conversazione intercettata
del 2009 un trafficante di stupefacenti aveva fatto esplicito riferimento al figlio
Pellegrino Patrizio indicando che operava secondo le direttive del padre.

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la
omessa motivazione in ordine all’attuale pericolo di collegamenti con
l’associazione criminosa, in mancanza di alcun elemento nuovo rispetto a quelli
già valutati con i precedenti provvedimenti, tenuto conto della lunga
carcerazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
Ribadito che nel caso di specie è ammesso esclusivamente il ricorso per
violazione di legge, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato,
nell’esaminare la motivazione del decreto di proroga ministeriale, si è attenuto ai
criteri indicanti dalla vigente formulazione dell’art. 41-bis, comma 2 -bis, legge
26 luglio 1975 n. 354, laddove prevede che la proroga è disposta quando risulta
che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è
venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita
dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio
criminale, della sopravvivenza di incriminazioni non precedentemente valutate,
degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del
sottoposto. Inoltre, il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé,
elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere collegamenti con
l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.
Il tribunale, quindi, in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in
risalto il duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale
operatività del sodalizio di appartenenza, accompagnando l’indicazione di indici
2

nonostante lo speciale regime di detenzione sia stato applicato dal 1999

fattuali, anche non coesistenti, sintomatici dell’attuale pericolo di collegamenti
con l’esterno.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il controllo del tribunale sul
provvedimento di proroga è stato effettuato attraverso una verifica della
pericolosità criminale del detenuto, desunta da oggettive circostanze di fatto
indicati nel decreto ministeriale e desumibili in atti. Il tribunale ha proceduto ad
una corretta verifica in ordine alla possibile persistenza di collegamenti con il
gruppo criminale di appartenenza. Sul punto il tribunale si è uniformato ai criteri

fini della proroga è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti
con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata
con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 47521, 02/12/2008, Rogoli, rv.
242071).
A fronte di ciò le censure del ricorrente sono volte ad una non consentita
rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento
impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al òagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

ermeneutici più volte ribaditi da questa Corte che ha anche precisato come, ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA