Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29185 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29185 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEREGO GIULIO LUCIANO N. IL 22/11/1961
avverso l’ordinanza n. 130/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva
l’istanza avanzata da Giulio Luciano Perego, volta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ad una
pluralità di reati giudicati con le sentenze specificamente indicate.
Rilevava che i reati sono stati commessi a significativa distanza temporale
(oltre un anno e mezzo) ed unico elemento comune è rappresentato nel concorso

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per
cassazione, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio
della motivazione rilevando che si tratta di reati della stessa specie e commessi
nel periodo in cui il condannato era tossicodipendente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del
ricorso, atteso che nel provvedimento impugnato è stata valutata ed
adeguatamente motivata l’esclusione della unicità del disegno criminoso alla luce
della significativa distanza temporale, nonostante la omogeneità dei reati; la
circostanza dello stato di tossicodipendenza del condannato deve ritenersi
implicitamente valutata non consentendo, comunque, di superare le predette
ragioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

E TATA

Così deciso, il 17 marzo 201

—ELLE RIA

Il Con igliere estensore

LUC 2015

Il

residente

della stessa coimputata.

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