Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29184 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29184 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 23/04/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENA ARTURO N. IL 21/06/1984
CENA LOREDANA N. IL 24/08/1966
avverso la sentenza n. 2321/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Pr
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabili Cena Arturo e Cena Loredana in ordine al delitto di
cui agli articoli 110,624,625 n. 2 c.p., hanno proposto ricorso
per cassazione gli imputati chiedendone l’annullamento per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di
circostanza aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p., non essendovi,
ad avviso della difesa, elementi idonei a far ritenere che
effettivamente il guasto alla vettura fosse simulato e che quindi
la circostanza sia stata utilizzata per distrarre il gestore del
distributore di benzina ed agevolare l’esecuzione dell’azione
criminosa.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Bologna ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato, indicando dettagliatamente le ragioni per cui doveva
ritenersi sussistente la responsabilità degli imputati (sulla base
delle emergenze delle indagini dettagliatamente indicate) e la
responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza della
circostanza aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p.,atteso che era
emerso che Cena Loredana, simulando un guasto inesistente sulla
propria autovettura, aveva intrattenuto Manini Daniele, titolare
del distributore “Shell”, in modo da consentire al figlio Cena
Arturo di introdursi negli uffici del distributore per
impossessarsi del danaro di cui al capo di imputazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
Pi
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent.
n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
ie es
Il Presidente
P Q M