Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29184 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29184 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULEJMANOVIC GIACOMO N. IL 09/09/1992
avverso l’ordinanza n. 460/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di
Bologna, per quanto qui interessa, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da
Giacomo Sulejmanovic, volta all’applicazione della misura della detenzione
domiciliare di cui all’art. 47 ter Ord. Pen., per essere stato condannato per un
reato di cui all’art. 4

bis Ord. Pen..

Proponeva ricorso per cassazione il condannato, personalmente,

denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione.
Rileva che il delitto di rapina pluriaggravata in espiazione non comporta la
preclusione assoluta del beneficio penitenziario, ma lo subordina alla valutazione
della sussistenza di collegamenti alla criminalità organizzata o terroristica.
Inoltre, rappresenta che la persona che deve ospitare il condannato ha
interamente espiato la pena in regime di detenzione domiciliare dando
dimostrazione di buona condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
In tema di misure alternative alla detenzione è di ostacolo all’applicazione
della detenzione domiciliare, di cui all’art. 47
irrevocabile per uno dei delitti indicati nell’art. 4

ter Ord. Pen., la condanna

bis Ord. Pen., a nulla rilevando,

a tal fine, l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva (Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra,
rv. 248995).
Tanto ribadito, le doglianze del ricorrente non possono che ritenersi sotto
tutti i profili manifestamente infondate.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende. 1
-5T:77,
Così d ciso, il 17 marzo 20 IN

L, L R 1A

2.

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