Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29184 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29184 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BASILE GIANFRANCO, nato a Milano, il 4.2.1967 ;
avverso la sentenza n. 1451/2011 della Corte di Appello di Milano del 12.5.2014 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Corasaniti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Milano in data 10.11.2010, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Silvestri Giorgio in ordine ai reati di cui agli artt. 614, comma 4, e 582, cod. pen.,
per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza
appellata.
1.2 Avverso la sentenza ricorre il Basile deducendo un solo motivo di doglianza.
1.3 II ricorso proposto nell’interesse dell’imputato deduce violazione della legge processuale in
relazione alla mancata pronuncia e motivazione in ordine all’appello proposto in sede di
gravame. Denunzia la parte ricorrente che nell’originario decreto di citazione a giudizio in
appello mancava il riferimento al suo atto d’appello ; che la Corte di Appello di Milano,
accertata la mancata registrazione dell’appello, già depositato in data 27 dicembre 2010 presso
la Cancelleria del Tribunale di Milano, aveva disposto il differimento dell’udienza e la sua
citazione anche come appellante ; che tuttavia la sentenza impugnata non conteneva alcun
riferimento né nel dispositivo né nella parte motiva al suo atto di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
1

Data Udienza: 15/02/2016

2.1 Deve tuttavia rilevarsi, in via preliminare, la intervenuta abolitio criminis del reato di cui
all’art. 594 cod. pen., come prevista dall’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7.
2.2 Ne discende che le sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti
penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato in relazione al reato contestato
ai sensi dell’art. 594 cod. pen..
2.3 Ma la sentenza impugnata deve essere altresì annullata senza rinvio agli effetti penali,
perché i reati di cui agli artt. 612 e 594 cod. pen. sono estinti per intervenuta prescrizione.

prescrizione di cui agli art. 157, 159 e 160 cod. pen., il cui calcolo consente di individuare il
temine finale nel 24.4.2013, e ciò prima all’emissione della sentenza d’appello qui impugnata.
Per completezza di esame, osserva la Corte che non si ravvisano cause di inammissibilità del
ricorso, quale conseguenza di una eventuale manifesta infondatezza dei motivi di
impugnazione, non apparendo infondato il motivo di impugnazione, per quanto si dirà tra
breve.
Non sussistono, peraltro, neppure elementi per pervenire al proscioglimento dell’imputato con
formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando il vizio denunciato
e sopra ricordato un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta
prescrizione del reato.
5. La dichiarazione di estinzione del reato non determina tuttavia carenza di interesse
all’esame delle doglianze relative all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato
ricorrente, attesa la condanna civile al risarcimento dei danni in favore della costituita parte
civile.
5.1 Sul punto, osserva la Corte che dall’esame degli atti emerge con chiarezza che la Corte
territoriale impugnata ha omesso di esaminare e di decidere il gravame proposto dal Basile,
così facendo sostanzialmente perdere un grado di giudizio all’imputato.
5.2 Ne consegue il necessario annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata per un
nuovo esame delle doglianze già avanzate dall’imputato in sede di gravame.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il fatto di cui all’art. 594
c.p non è previsto dalla legge come reato e perché i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.
sono estinti per prescrizione.
Annulla la stessa sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello.
Così deciso in Roma, il 15.2.2016

Dalla data di commissione dei fatti ( 24.10.2005 ) è integralmente decorso il termine di

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