Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29183 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29183 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARDAMAGLIO MAURIZIO N. IL 23/05/1980
avverso l’ordinanza n. 371/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna
dichiarava la cessazione dell’efficacia dell’ordinanza con la quale era stata applicata la
misura dell’affidamento al servizio sociale nei confronti di Maurizio Scardamaglio,
rilevando che il condannato non aveva sottoscritto il verbale delle prescrizioni nbel
termine previsto ed aveva commesso un grave illecito essendo stato sorpreso mentre
faceva esplodere un o sportello bancomat, dandosi poi alla fuga a bordo di un auto di
illecita provenienza, mentre la misura alternativa era stata concessa sulla base di

2.

Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il

condannato denunciando il vizio della motivazione avendo assunto acriticamente le
valutazioni del giudice che ha applicato la misura cautelare in relazione al fatto
commesso, senza considerare lo stato di tossicodipendenza documentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso,manifestamente infondato, non può che essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni della
declaratoria di cessazione dell’efficacia della misura alternativa, facendo proprie la
valutazioni del giudice della misura cautelare, anche tenendo conto dello stato di
tossicodipendenza del condannato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna t. liz ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

prognosi favorevole evidentemente smentita.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA