Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29183 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29183 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BIVOL CIPRIAN, nato in ROMANIA, il 11.09.1985 ;
avverso la sentenza n. 2590/2013 della Corte di Appello di L’Aquila del 22.05.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Dott. Giuseppe
Corasaniti che ha concluso per il rigetto del ricorso ;
udito per l’imputato l’Avv. Giuseppe Tripodi, in sostituzione dell’Avv. Pasquale Longo, che ha
concluso riportandosi ai motivi del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la condanna resa
dal Tribunale di L’Aquila nei confronti del detto imputato per i reati di cui agli artt. 624 e 625
cod pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorre l’imputato per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad un articolato motivo di doglianza.
1.2 II ricorso proposto nell’interesse dell’imputato deduce violazione di legge in relazione
all’art. 192, 2 comma, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione
all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato ed in relazione alla determinazione
della pena.
1.3 Deduce la parte ricorrente la violazione del detto art. 192 in relazione al fatto che la
sentenza impugnata aveva fondato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti sulla
base di un solo indizio, peraltro non dotato dai requisiti della univocità e della concordanza,
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Data Udienza: 15/02/2016

atteso che i giudici distrettuali avevano maturato la convinzione della sua partecipazione al
furto sulla base della sola circostanza che il giorno prima della consumazione del reato era
entrato nel bagno del locale commerciale teatro dei fatti, senza che vi fosse certezza sulla sua
identificazione e sull’orario del suo accesso al locale ; osserva che pertanto l’affermazione della
sua penale responsabilità era stata frutto di una suggestione determinata dai suoi precedenti
penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Già il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
2.2 La parte ricorrente contesta il profilo della corretta valutazione del quadro indiziario
ritenuto adeguato a fondare da parte del giudice d’appello un giudizio di penale responsabilità
a suo carico.
2.3 Sul punto, giova ricordare che gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e,
pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex
art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi – cioè in grado di esprimere elevata
probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioè non equivoci – e
concordanti, cioè convergenti verso l’identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il
carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non
possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il
procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad
accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente
considerato, il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la
relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l’esatta applicazione dei criteri legali
dettati dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole
della logica nell’interpretazione dei risultati probatori ( Cass., Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013
– dep. 30/01/2014, Larotondo e altri, Rv. 258721 ; Cass., Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003,
Qehalliu Luan, Rv. 224962).
2.4 II carattere della “gravità” degli indizi attiene alla misura della capacità dimostrativa o
grado di inferenza ed esprime la elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quelle
ignoto, in cui si identifica il tema di prova ( Cass., Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 – dep.
31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).
2.5 La “precisione” degli indizi designa la loro idoneità a fare desumere il fatto non conosciuto
e varia in relazione inversa alla loro equivocità, nel senso che indizi precisi sono quelli che
consentono un ristretto numero di interpretazioni tra le quali è inclusa quella pertinente al fatto
da provare. Invece, quello che comporta un’unica soluzione è l’indizio “necessario”,
caratterizzato dalla correlazione obbligata del fatto ignoto da quello noto, al quale, sulla base
delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo e inevitabile, onde, essendo univoco,
l’indizio necessario basta da solo ad integrare la prova perché è dotato di precisione e di

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2. Il ricorso è inammissibile.

gravità assolute e non postula il concorso di altri indizi ne’, di riflesso, il requisito della
concordanza ( Cass., Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, Rv. 243508).
2.6 La “concordanza” degli indizi indica, poi, la loro convergenza verso l’identico risultato ed è
qualificata dalle interazioni riscontrabili tra una pluralità di indizi gravi e precisi, i quali, pur
essendo da soli insufficienti a giustificare una determinata conclusione, acquistano il carattere
della univocità in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in
una medesima direzione, assumendo, così, il crisma della prova e l’efficacia dimostrativa che a

251527).
2.7 Peraltro, occorre inoltre ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato, poi,
chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti:
il primo è diretto ad accertarne il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione,
ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente
proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al
fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne
possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario
è costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (“quae
singula non probant, simul unita probant”), posto che “nella valutazione complessiva ciascun
indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di
ognuno risulta superato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione
unitaria, sicché l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il
quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che – giova ricordare – non costituisce
uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita
con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero
convincimento del giudice” ( Cass., Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
2.8 Ed infine, va ulteriormente ricordato che, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla
correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione
della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe
inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo
logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta
applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state
coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Cass.,
Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880; Cass., Sez. 1, n. 1343 del 05/12/1994
– dep. 10/02/1995, Colonnetti, Rv. 200238).
Ne discende che l’esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del
giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei
criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall’art. 192 c.p.p., controllo seguito con il
ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso

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questa inerisce ( Cass., Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 – dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv.

motivazionale ( Cass., Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n.
42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).
2.9 Ciò premesso, ritiene la Corte come la motivazione resa dal giudice d’appello in ordine alla
valutazione del quadro indiziario raccolto nel corso del giudizio sia corretta e scevra dalle
dedotte illogicità e contraddizioni, atteso che i giudici aquilani hanno fondato il giudizio di
penale responsabilità dell’imputato non già sulla base di un solo indizio, come erroneamente
denunziato dal ricorrente, ma sulla base di una pluralità di elementi indiziari tra loro

trovava la centralina di allarme il giorno prima dei fatti e dal coincidente invio del messaggio di
disattivazione dell’allarme proprio in prossimità temporale con la sua presenza nel bagno del
locale ( ove, come si ripete, si trovava la menzionata centralina ) e, dall’altro, dal sicuro
riconoscimento dell’imputato da parte della polizia attraverso l’estrazione dei fotogrammi
ritraenti il Bivol nel locale commerciale ove era stato realizzato il furto.
2.10 Ne consegue che alcun vizio motivazionale è rintracciabile nel tessuto argomentativo della
sentenza impugnata il cui controllo evidenzia invece la sua adeguatezza ai parametri di
completezza, correttezza e logicità del discorso motivazionale.
3. Ma inammissibili, per evidente genericità, sono anche le ulteriori doglianze avanzate dal
ricorrente in ordine al contestato trattamento sanzionatorio.
4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15.2.2016

convergenti, rappresentati, da un lato, dalla rilevata presenza dell’imputato nel locale ove si

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