Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29183 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29183 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARPA PASQUALE N. IL 31/05/1972
SCOPPETTA ALFONSO N. IL 12/06/1972
avverso la sentenza n. 4165/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generate in persona 01
che ha concluso per ,e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.7.2010 il Tribunale di

Torre Annunziata

dichiarava Scarpa Pasquale e Scoppetta Alfonso colpevoli del reato
previsto dall’art.416 bis cod.pen., per avere partecipato al sodalizio di
stampo mafioso denominato clan Gallo-Cavalieri, avente per scopo la
commissione dei delitti di traffico di stupefacenti, detenzione e porto di
armi , omicidi, al fine di acquisire il controllo -anche attraverso la

segnatamente con il gruppo Gionta- di attività economiche lecite ed
illecite, in Torre Annunziata e Civitavecchia sino al luglio 2007; esclusa la
circostanza

prevista dall’art.416 comma 2 cod.pen., il Tribunale

irrogava a Scarpa Pasquale la pena di anni

13 di reclusione e a

Scoppetta Alfonso la pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione.
Con sentenza del 13.2.2012 la Corte di appello di Napoli, in riforma
della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, riduceva la pena inflitta
a Scarpa ad anni 11 di reclusione e la pena inflitta a Scoppetta ad anni 8
e mesi 6 di reclusione.
Contro la sentenza del giudice di appello i difensori di Scarpa
Pasquale ricorrono per i seguenti motivi:1) violazione di legge e vizio
della motivazione per erronea applicazione dell’art.192 commi 2 e 3
cod.proc.pen. in relazione all’art.416 bis cod.pen., per erronea
applicazione della disciplina normativa della prova costituita sia dalle
intercettazioni che dalla chiamata in correità in assenza di elementi di
riscontro esterni individualizzanti: i giudici di merito hanno interpretato il
contenuto delle conversazioni facendo ampio ricorso ai criteri di logica e
di esperienza con risultati che lasciano spazi a margini di incertezza, ad
incongruenza e significati ulteriori; le conversazioni intrattenute con
Cherillo, in cui il ricorrente avverte l’interlocutore della presenza delle
forze dell’ordine sul territorio, sono al più indicative di comportamenti
compiacenti e non di intraneità al sodalizio; richiama il contenuto della
tel. del 6.5.2007 intercorsa tra Scarpa e Scoppetta ritenuta indicativa
della estraneità del ricorrente all’organigramma dell’associazione
criminosa; nelle telefonate emergono enunciazioni di meri intenti e non
già condotte penalmente rilevanti; 2) le sentenze di primo e secondo
grado hanno ritenuto la sussistenza della organizzazione criminale di

contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali e

stampo camorristico denominata clan Gallo-Cavalieri sulla base di
sentenze di altri procedimenti le quali, ex art.234 cod.proc.pen., non
hanno valore di prova del fatto in esse accertato ma soltanto della
emissione della sentenza come dato storico; 3) con riguardo alle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare di Luppo Michele)
censura l’inesistenza di elementi di prova individualizzanti e la
inutilizzabilità delle stesse in assenza della acquisizione delle dichiarazioni
particolare riguardo alla mancata audizione di Guido Nicola indicato come
soggetto che riferì della avvenuta affiliazione di Scarpa Pasquale
successivamente all’omicidio del congiunto Scarpa Natale.
Scoppetta Alfonso personalmente ricorre deducendo vizio della
motivazione ai sensi dell’art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. per i
seguenti motivi: 1) dal tenore degli esiti captativi non è possibile
desumere indizi gravi precisi e concordanti ai sensi dell’art.192 comma 2
cod.proc.pen. e pertanto le conversazioni intercettate non potevano
essere poste a carico del ricorrente in assenza di altri elementi di
riscontro; dalle intercettazioni in atti emerge come la figura dell’imputato
fosse legata in modo esclusivo a Scarpa Pasquale; il viaggio in Olanda si
colloca fuori da ogni contesto associativo; sorprende come la Corte di
appello, seguendo il Tribunale , abbia identificato tale “Alfonso”, citato
nella conversazione telefonica n.13 del 28.4.2007 intercorsa tra Cherillo
Natale e Scarpa Alfonso , nel ricorrente Scoppetta Alfonso ; 2)con
riguardo alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia la difesa si
duole che la Corte di appello abbia tralasciato di considerare le
dichiarazioni di Nasto, (che addirittura pone lo Scoppetta vicino al clan
Gionta Pasquale), e le dichiarazioni di Del Lavale che nulla riferisce in
ordine allo Scoppetta quale partecipe del clan Gallo-Cavalieri; con
riguardo alle dichiarazioni del collaboratore Luppo Michele la Corte di
appello non ha seguito i criteri di valutazione indicati dalla
giurisprudenza di legittimità; inutilizzabilità della dichiarazione di Luppo
nella parte in cui riferisce di aver appreso della avvenuta affiliazioni di
Scoppetta al clan Gallo-Cavalieri dai colloqui avuti in carcere con la
madre e la moglie , per omessa audizione delle due donne ai sensi
dell’art.195 cod.proc.pen.

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2

delle fonti della loro conoscenza ai sensi dell’art.195 cod.proc.pen., con

CONSIDERATO IN DIRITTO
1)II ricorso di Scarpa Pasquale è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto provata l’affiliazione del ricorrente
al clan Gallo-Cavalieri, con ruolo non marginale, sulla base delle
conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, specificate nella
sentenza di appello e nella sentenza di primo grado, dalle quali risultava
con un linguaggio in codice comune agli interlocutori, ed in particolare
con Cherillo Natale, componente del gruppo di fuoco del sodalizio, il quale
si era dovuto allontanare da Torre Annunziata nei momenti di maggiore
tensione dello scontro armato con il clan rivale; partecipava alle riunioni
in cui si prendevano le decisioni relative alle attività delittuose del clan;
avvertiva i sodali della presenza delle forze dell’ordine; richiedeva il
denaro che veniva attinto dalla cassa comune del clan. Il giudice di
merito individuava un elemento di conferma della intraneità di Scarpa
alla compagine associativa nel fatto che, quando egli fu arrestato, gli altri
componenti del sodalizio si preoccuparono subito di sostituire le schede
delle loro utenze cellulari; indicava quali prove a carico le dichiarazioni
rese dai collaboratori Luppo Michele e Nasto Aniello.
1.La censura relativa alla mancanza del “necessario riscontro in altri
elementi esterni”, riferita alle conversazioni intercettate, è infondata in
diritto. Il materiale probatorio dichiarativo acquisito mediante
intercettazioni telefoniche od ambientali costituisce, al pari delle
dichiarazioni rese nel processo da terzi ovvero da imputati, fonte di prova
diretta e non indiretta dei fatti oggetto di imputazione; se adeguatamente
valutato e ritenuto attendibile dal giudice di merito, il contenuto delle
conversazioni intercettate è dotato di autosufficiente forza dimostrativa,
senza necessità di rinvenire elementi di riscontro esterni, i quali sono
richiesti dall’art.192 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla diversa
fonte probatoria rappresentata dalle dichiarazioni di contenuto
eteroaccusatorie rese dall’imputato nello stesso reato o da imputato in
reato connesso (in senso conforme Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 4, n. 22391 del
02/04/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962).

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3

che: l’imputato teneva contatti con gli altri membri del sodalizio,anche

Le ulteriori censure hanno carattere generico ed attengono
all’apprezzamento di merito delle risultanze probatorie.
2.La Corte di appello ha considerato provata la sussistenza
dell’associazione camorristica denominata clan Gallo Cavalieri sulla base
di più sentenze definitive, acquisite a norma dell’art.238 bis
cod.proc.pen., precisando che oggetto di prova del presente
procedimento era ” la perduranza dell’associazione con le indicate
odierni imputati”. La decisione è conforme alla regola di utilizzazione
probatoria delle sentenze irrevocabili stabilita dall’art.238 bis
cod.proc.pen., mentre la sentenza non definitiva, emessa dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di Cherillo
Natale +8, è stata espressamente acquisita ai soli fini previsti dall’art.234
cod. proc. pen
3.La censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal
collaboratore Luppo Michele per mancata audizione della fonte di
riferimento è infondata per una duplice ragione: non rientra nella
disciplina prevista dall’art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione “de relato”
dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dal coimputato (nella
specie Guida Nicola componente del medesimo sodalizio criminoso), in
quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere
dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 32834
del 25/05/2011, Mazzarella e altri, Rv. 250582); il collaboratore Luppo
Michele non ha reso solo dichiarazioni indirette ma ha anche riferito uno
specifico episodio, indicativo della avvenuta affiliazione di Scarpa
Pasquale, del quale ebbe conoscenza per scienza diretta, avendovi
personalmente assistito (pagg.88/89 della sentenza di primo grado).
2)11 ricorso di Scoppetta Alfonso è infondato.
I giudici di merito hanno ritenuto provata la partecipazione del
ricorrente al sodalizio criminoso sulla base delle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia e sulla base delle risultanze delle conversazioni
intercettate, con particolare riguardo al contenuto di due intercettazioni
telefoniche riportate per esteso nella sentenza di primo grado,ed il cui
contenuto è stato ulteriormente analizzato dal giudice di appello.

4

caratteristiche mafioso-camorristiche e la partecipazione ad essa degli

1.In ordine alla valenza di fonte di prova diretta delle conversazioni
intercettate, che non richiedono necessariamente la compresenza di
elementi di riscontro esterno, valgono le considerazioni svolte nella
trattazione della posizione di Scarpa Pasquale.
Le difformi valutazioni del materiale probatorio contenute nel motivi
di ricorso hanno natura di censure di merito non ammesse nel giudizio di
legittimità

.

identificazione, nella persona del ricorrente, del soggetto menzionato
come “Alfonso”, ha argomentato che essa è avvenuta a seguito delle
precise risultanze investigative indicate a pagg.65 e 66 della sentenza di
primo grado.
2. Tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Luppo
Michele, Del Lavale Aldo e Nasto Aniello sono state debitamente vagliate
ed apprezzate dal giudice di primo grado, il quale, tra l’altro, ha ritenuto
che la convergenza delle dichiarazioni del collaboratore Nasto Aniello
con quelle rese da Luppo Michele nella parte in cui confermavano che
Scoppetta non era un affiliato al clan Gionta.
3.La censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni “de relato” di Luppo
Michele, per omesso esame delle fonti di riferimento rappresentate dalla
madre e dalla moglie, è infondata. Il collaboratore Luppo ha riferito di
aver appreso anche direttamente
ammissione al sodalizio

della circostanza relativa alla

di Scoppetta Alfonso (pag.88 sentenza

Tribunale).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti Scarpa Pasquale e
Scoppetta Alfonso devono essere condannati al pagamento delle spese
processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 6.6.20131

La Corte territoriale, nell’esame del motivo di appello relativo alla

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