Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29182 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29182 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fiorentino Alfonso, nato a Pinerolo (TO), il 281/07/1961,
Marino Massimo, nato a Torino il 17/07/1971,
Marino Salvatore, nato a Catania il 09/02/1956,
Pronestì Giuseppe, nato a Polistena (RC), il 04/03/1970,
Minciardi Giacomo, nato a Catania il 25/06/1962
avverso la sentenza del 28/03/2014 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe
Corasaniti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la sentenza
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 12/10/2012 con cui i
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Data Udienza: 15/02/2016

ricorrenti erano stati riconosciuti colpevoli e condannati a pena di giustizia per plurimi episodi
di furto pluriaggravato di autovetture, in Torino dal 2008 al 2011; in particolare escludeva la
recidiva per il Fiorentini Alfonso e per il Pronestì Giuseppe con rideterminazione della pena;
riduceva la pena per il Marino Massimo, confermando nel resto per il Marino Salvatore ed il
Minciardi Giacomo.
2.Con ricorso depositato il 31/07/2014, il difensore di Fiorentini Alfonso, Avv.to Carla Ardoini,
ricorre per violazione di legge, ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art, 62 n. 4,

presente le modalità concrete del caso, senza considerare il danno patrimoniale effettivamente
cagionato, ma solo il valore del bene, e senza neanche considerare il risarcimento del danno
alla persona offesa da parte della compagnia assicuratrice, tanto che non vi era stata neanche
costituzione di parte civile.
3. Con ricorso depositato il 31/07/2014, il difensore di Marino Massimo e di Marino Salvatore,
Avv.to Nicola Ciafardo, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b)
ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 164, comma 4, cod. pen., in quanto il Marino
Massimo aveva chiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena
dichiarandosi disponibile allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, e
la Corte aveva escluso il beneficio solo in quanto il ricorrente ne aveva già usufruito,
applicando una interpretazione abrogatrice della norma, che consente una seconda
applicazione del beneficio stesso; per il Marino Salvatore era stata confermata la pena in
ragione del ruolo del ricorrente, senza giustificare per quale motivo la pena base era stata
fissata in misura prossima al massimo edittale della pena, trattandosi di un furto d’auto, e
perché erano stati applicati aumenti di pena così elevati per la continuazione.
4. Con ricorso depositato il 29/07/2014, il difensore di Minciardi Giacomo, Avv.to Flavia Pivano,
ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
in relazione agli artt. 133, 99, comma 3, cod. pen., 192, comma 1, 546 cod. proc. pen., per
carente motivazione sull’entità della pena inflitta al ricorrente anche in relazione
all’applicazione della disciplina del reato continuato, con aumenti eccessivi di pena.
5. Con ricorso depositato il 25/06/2014, il difensore di Pronestì Giuseppe, Avv.to Giuseppe
Bernardo, ricorre per violazione di legge, ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione
all’art. 110 cod. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere il ricorrente dai
reati di cui ai capi 9) ed 11), avendo egli confessato il furto dell’auto di cui al capo 13),
risarcendone anche il danno, per cui non si comprende per quale ragione non avrebbe dovuto
confessare anche il furto di cui al capo 9); risulta inoltre dal compendio probatorio, costituito
dalle intercettazioni del 01/03/2011 e 02/03/2011, che il ricorrente fosse interessato solo
all’auto di cui al capo 13), non potendo essergli ascritto il furto di cui al capo 9) per il solo
fatto che egli viaggiasse a bordo di detta auto come passeggero.
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cod. pen., in quanto la Corte territoriale, nell’escludere detta circostanza, non avrebbe tenuto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Fiorentini Alfonso va dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata ha motivato il diniego della concessione della circostanza attenuante di
cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., in relazione al non trascurabile valore del veicolo sottratto, una

del furto.
La motivazione in fatto è immune da censure e conforme alla pacifica giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui, la concessione della invocata circostanza attenuante presuppone
necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico
pressoché irrilevante; ai fini di detto accertamento è inoltre necessario considerare, oltre al
valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con
l’azione criminosa, valutando gli ulteriori danni che la persona offesa abbia subìto in
conseguenza della sottrazione (Sez. U. sentenza n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914; Sez.
5, sentenza n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201; Sez. 5, sentenza n.7738 del 04/02/2015,
Rv. 263434).
Inoltre nel cso in esame la circostanza che la persona offesa fosse stata risarcita del danno non
appare significativo ad escludere quegli ulteriori danni affrontati dalla vittima proprio in
considerazione delle conseguenze sulle condizioni contrattuali del contratto di assicurazione
che dal furto notoriamente derivano.

2. I ricorsi di Marino Massimo e Marino Salvatore vanno parimenti dichiarati inammissibili.
Per Marino Massimo la Corte territoriale ha effettuato un giudizio prognostico basato sulla
precedente condanna per delitto contro il patrimonio, con cui era stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena, rilevando come il coinvolgimento del ricorrente, in
epoca successiva, nei fatti di cui al presente processo, fosse da ritenere ostativo ad una nuova
concessione del beneficio.
Si tratta, evidentemente, di valutazione in fatto concernente il giudizio prognostico, coerente
con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802;
Sez. 2, sentenza n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534) e, come tale, incensurabile in sede di
legittimità.
Per Marino Salvatore, invece, la Corte territoriale ha motivato la conferma della pena inflitta in
primo grado in relazione al ruolo predominante rivestito dal ricorrente, dal numero elevato di
furti commessi, dalla elevata capacità a delinquere enucleabile anche dai precedenti specifici,
espressamente dichiarando di non concordare con le valutazioni difensive circa la banalità del
furto d’auto. Detta motivazione appare adeguata e priva di vizi logici, rispettosa della

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Suzuki Jimny, aggiungendo che notevoli erano stati i disagi affrontati dalla vittima a seguito

considerazione di più di uno degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., e, come tale, insindacabile
in sede di legittimità.

3. Per le stesse ragioni è inammissibile il ricorso del Minciardi Giacomo, nei confronti del quale
la conferma della determinazione della pena è stata pronunciata in base;, parimenti, alla
considerazione del numero elevato di furti commessi, del ruolo predominante rivestito, dalla
valutazione della personalità anche alla luce della capacità a delinquere dimostrata, per cui la

4. Il ricorso di Pronestì Giuseppe va dichiarato inammissibile in quanto basato su doglianze
meramente reiterative dei motivi di appello e, come tale generico.
La sentenza impugnata, alla pag. 27, ha motivato rilevando come la difesa avesse estrapolato
alcune frasi dalle telefonate n. 418 e 440 del 01/03/2011 e del 02/03/2011 al fine di
individuare degli elementi a discarico, laddove l’integrale lettura del contenuto delle medesime
conversazioni conduce a conclusioni del tutto diverse da quelle auspicate dalla difesa, in
particolare dimostrando l’interessamento del ricorrente per entrambe la auto.
La Corte territoriale, infatti, ha esaminato le conversazioni intercorse fin dal 02/02/2011 tra il
Longo Michele ed il Marino Salvatore, a cui erano stati commissionati i furti, da cui si evince
che il Longo era interessato a due vetture, di cui si specificano il modello ed il colore, ossia una
Mitsubishi L200 ed un Suzuki Imny di colore nero alimentata a benzina e, successivamente, ad
una terza vettura, una Suzuki Jimny colore grigio canna di fucile, alimentata a diesel; nelle
conversazioni successive il Longo comunicava al suo interlocutore che intendeva recarsi a
Torino a ritirare le auto rubate insieme al cugino, ossia al Pronestì, affermando, in relazione
all’auto Suzuki di colore grigio, che avrebbe cercato d far cambiare idea al cugino che voleva
un’auto nera. Proprio da dette comunicazioni – riportate per stralci dalla difesa ed
integralmente nella sentenza di primo grado – la Corte afferma rilevarsi evidente l’interesse
diretto del Pronestì per l’auto descritta al capo 9) che, non a caso, veniva rubata in
data02/03/2011; le successive indagini avevano poi dimostrato che il giorno 10/03/2011 il
Longo ed il Pronestì si erano recati a Torino e ritiravano le due auto rubate, la Suzuki Imny di
colore nero e la Mitsubishi Pick up L200 a cui erano stati sostituto documenti e targhe e che
risultavano, in seguito, entrambe intestate al Pronestì.
La ricostruzione della Corte territoriale appare, quindi, del tutto ineccepibile, sia dal punto di
vista della corretta ricostruzione della vicenda che della valutazione del materiale probatorio e,
pertanto, incontestabile sotto il profilo logico.
La difesa con il motivo di ricorso non pare si sia confrontata con la complessiva motivazione del
giudice impugnato, ripercorrendo le medesime argomentazioni contenute nei motivi di
gravame, senza, quindi, valutare le risposte alle stesse fornite dalla Corte territoriale; ne
deriva che il motivo di ricorso deve essere considerato non specifico ma solo apparente, in
quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza
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motivazione, logica ed esaustiva, risulta incensurabile.

impugnata (Sez. 6, sentenza n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 5, sentenza n. 28011
del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 3, sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608).

Dalla declaratoria di rigetto dei ricorsi discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di
ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in

P.Q.M.
Dichiara inammissibili ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15/02/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

favore della Cassa delle Ammende.

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