Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29181 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29181 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVARKDANIELE N. IL 16/06/1960
avverso l’ordinanza n. 368/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione revocava il beneficio
della sospensione della pena condizionata concesso a Daniele Cavara con la sentenza
specificamente indicata avendone già usufruito precedentemente con altra sentenza
divenuta irrevocabile ancorchè non ancora iscritta nel casellario giudiziale.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di
fiducia, il condannato deducendo la violazione di legge essendo stato richiamato l’art. 168
In secondo luogo, lamenta il vizio della motivazione illogica e contraddittoria facendo
riferimento ad una disposizione non esistente, non potendosi, quindi, comprendere il
presupposto della revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è palesemente aspecifico per mancanza di correlazione con il
provvedimento impugnato, atteso che, all’evidenza, l’indicazione dell’art. 168 comma 4
cod. proc. pen. costituisce mero errore materiale laddove è staso, invece, correttamente
indicata la norma applicata di cui all’art. 164 comma 4 cod. proc. pen..
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 marzo 2015.
comma 4 cod. proc. pen. non previsto.