Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29181 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29181 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOMPARELLI LINA N. IL 15/10/1947
nei confronti di:
VASILE DANIEL IONEL N. IL 01/06/1978
avverso la sentenza n. 20/2012 TRIBUNALE di FROSINONE, del
22/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2013 il Tribunale di Frosinone ha riformato la
sentenza del giudice di pace della stessa città, assolvendo Daniel VASILE dal delitto di ingiurie
in danno di Lina Zomparelli. Il VASILE era stato già assolto in primo grado dal reato di
minaccia pure contestatogli.
2. A mezzo del suo difensore – procuratore speciale, propone ricorso per cassazione la parte

2.1. Con un primo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali.
La ricorrente contesta la decisione del giudice di appello che ha ritenuto che l’espressione “Mi
fate sto cazzo” non sia offensiva ma esprima un mero dissenso alla richiesta di restituzione di
un prestito da parte della donna.
Il giudice avrebbe omesso di considerare che l’espressione era stata accompagnata anche al
gesto di indicare i propri genitali.
In ogni caso il giudice d’appello sarebbe incorso anche in errore nell’escludere l’elemento
soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali, nonché travisamento delle
risultanze processuali.
Vengono quindi dedotte le circostanze che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo va detto che entrambi i motivi proposti fanno riferimento ad elementi di merito,
con la finalità di una rivalutazione dei fatti che sfugge al sindacato di legittimità.
Infatti a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure
alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen..
Peraltro, sebbene il reato di cui all’art. 594 cod. pen sia stato depenalizzato, per effetto
dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, va detto che il fatto come contestato
nel caso in esame non è neppure civilmente rilevante.
Questa Corte, in proposito, ha affermato che, <

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