Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29180 del 15/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29180 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUIDI CARLA N. IL 01/04/1940
avverso la sentenza n. 38/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
27/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2014 il Tribunale di Ferrara, per quanto di interesse
in questa sede, dovendo essere trattato solo il ricorso di Carla GUIDI, ha rigettato l’appello
proposto da tale imputata avverso la sentenza del giudice di pace di Comacchio, con la quale la
stessa era stata riconosciuta colpevole del reato di percosse in danno di Franca Fogli.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore.

della prova, con un unico articolato motivo.
L’imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di percosse sul rilievo che avrebbe reso
piena confessione della condotta attribuitale.
Sostiene la ricorrente che tale valutazione sarebbe frutto di travisamento delle dichiarazioni
dell’imputata, la quale aveva riferito solo che era stata costretta a prendere per i capelli la
Fogli solo per “tenerla ferma”, essendo stata aggredita dalla stessa.
Il giudice di appello, poi, avrebbe travisato la prova omettendo di considerare che la versione
dei fatti riferita dall’imputata era stata riscontrata dalle dichiarazioni della teste Donna Guidi e
compatibile con quanto riferito dai pubblici ufficiali intervenuti sul posto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Le doglianze dedotte in questa sede, infatti, finiscono per reiterare pedissequamente quelle
già proposte con uno dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado; e l’esame della
sentenza impugnata consente di ritenere che su di esse sia stata fornita adeguata, congrua e
logica risposta in motivazione.
Va ricordato in proposito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere
senz’altro conforme all’art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l’indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice
dell’impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i
tre soli vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto
specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del
merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez.
6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara
evidenza che se il motivo di ricorso si limita – come nel caso in esame- a riprodurre il motivo
d’appello, viene meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica
2

La ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizi motivazionali, mediante travisamento

argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento
impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8
maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005,
Giagnorio, rv. 231708; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n.
34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

2.

Va ulteriormente precisato, con riferimento alle deduzioni in fatto svolte dalla ricorrente,

che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla

legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del controllo demandato alla
Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione
di merito.
Tanto premesso, occorre rilevare che la ricorrente si è limitata a censurare la sentenza
impugnata che avrebbe ritenuto sulla base di erronea valutazione delle risultanze processuali
sussistente la sua responsabilità.
Giova, allora, ricordare che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura ed
interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di
cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se
riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere
sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6,
n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). E neanche allorché sia denunziata in cassazione la
violazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., può essere delibata in sede di legittimità
una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la
struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale
coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle
massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua
valutazione, alle risultanze del quadro probatorio. (Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, P.G.in
proc. Riina, Rv. 214014).
Orbene, va ribadito che l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la
motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento
alla valutazione delle risultanze processuali dalle quali emerge la responsabilità dell’imputata
per il reato di percosse ascrittole.
Né si rilevano i denunziati vizi di travisamento della prova, non potendo peraltro trascurarsi
che la sentenza impugnata ha confermato in punto di responsabilità dell’imputata quella di
primo grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione,
quando ci si trova dinanzi a una

“doppia pronuncia conforme”, l’eventuale vizio di

travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
3

luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla

deduzione) che l’argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
(Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle

spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA