Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2918 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2918 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
SICILIANO RITA N. IL 22/05/1969
avverso la sentenza n. 497/2008 GIUDICE DI PACE di CATANZARO,
del 29/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G v4 ,-e
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che ha concluso per -i? fawymes af~,,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/12/2013

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza 29.3.13
del Giudice di pace di Catanzaro con la quale Siciliano Rita è stata assolta dal reato di cui
all’art.594 c.p. per insussistenza del fatto.

per essere la pronuncia assolutoria fondata sulla che non
aveva provveduto alla citazione dei testi ammessi dal giudice, incorrendo in tal modo nella
decadenza prevista dall’art.29, comma 8, del d.lgs.vo n.274/2000, e sulla ritenuta impossibilità di
procedere d’ufficio, ex art.507 c.p.p., all’assunzione dei mezzi di prova reputando il giudice,
erroneamente, che tale potere possa essere esercitato solo all’esito dell’istruttoria e non nel caso di
completa assenza di prove.
Anche dinanzi al giudice di pace, invece — assume il ricorrente — i poteri di integrazione probatoria
possono essere esercitati pur nel caso in cui non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria e quindi,
nella specie, il giudice avrebbe dovuto procedere d’ufficio, a fronte dell’intervenuta decadenza del
p.m. dalla prova per omessa citazione dei testi ammessi, alla assunzione di tali mezzi di prova ex
art.507 c.p.p., essendo evidente e pacifica la loro assoluta necessità ai fini della decisione, nella
totale assenza di altri elementi probatori a carico e/o a discarico dell’imputata.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
E’ giurisprudenza ormai consolidata che il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio
l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art.507 c.p.p., anche con riferimento a quelle
prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez.un., 17 ottobre 2006,
n.41281), in quanto la sua funzione soccorre all’obbligatorietà e alla legalità dell’azione penale,
correlata com’è alla verifica della correttezza dell’esercizio dei poteri del p.m. e al controllo che
detto esercizio non sia solo apparente (Cass., sez.VI, 9 ottobre 2012, n.43786).

Deduce il P.G. ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge

L’art.507 c.p.p. attribuisce infatti al giudice un potere riequilibrante atto a supplire alle carenze
probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del
convincimento e sul risultato del giudizio, derivandone che la prova da acquisire non deve essere
caratterizzata dalla e che, inoltre, il giudice può disporre l’assunzione di mezzi di prova ex
officio anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione probatoria, sia per

parole indicano non il presupposto per l’esercizio del potere
del giudice, ma solo il momento dell’istruzione dibattimentale a partire dal quale – nell’ipotesi
normale in cui tale acquisizione vi sia stata – può avvenire l’assunzione di nuove prove, il fine
primario del processo penale non potendo che essere quello della ricerca della verità, dal momento
che il nostro ordinamento è improntato al principio di legalità (Cass., sez. IV, 8 febbraio 2005,
n.12276; Sez V, 20 settembre 2005, n.36642).
Nella specie, pertanto, il giudice di pace avrebbe potuto e dovuto procedere alla assunzione
officiosa dei mezzi di prova (esame dei testimoni, compresa la parte lesa) che, ammessi in
precedenza, per mera inerzia del p.m. non erano stati assunti, a nulla rilevando – per quanto fin qui
detto – < la completa assenza di prove > erroneamente considerata dal giudice catanzarese ostativa
alla applicabilità dell’ art.507 c.p.p.
L’impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Catanzaro per
nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Catanzaro per nuovo giudizio.
Roma, 20 dicembre 2013

mancata tempestiva richiesta probatoria, sia per altra causa, come l’inerzia del p.m., in quanto le

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