Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2918 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2918 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’AMICO SERGIO RAFFAELE N. IL 10/09/1986
avverso la sentenza n. 4671/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 07/12/2012

Ritenuto:
— che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9.3.2012 ha applicato a D’AMICO Sergio
Raffaele la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui all’articolo 73 D.P.R.
n. 309/1990 (in Napoli, il 8/3/2012);
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di vizio di motivazione e
violazione dell’art. 129 C.P.P., risulta manifestamente infondato perché in tema di
“patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di
questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi
la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010;
Sez. H n. 5240, 14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata
declaratoria immediata di non punibilità;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO
camera di consiglio del 7.12.2012
i es . ente

ldj

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