Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29179 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29179 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANACCIO CARMINE N. IL 31/01/1976
avverso la sentenza n. 41/2012 TRIBUNALE di CHIETI, del
23/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente, l’avv. Maria Teresa Povia conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23 giugno 2014 il Tribunale di Chieti, accogliendo l’appello
proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila avverso la sentenza
del Giudice di Pace di Guardiagrele, ha rideterminato la pena inflitta a Carmine PANACCI in
quella di euro 516,00 di multa, pari al minimo edittale stabilito dall’art. 52, comma 2, lettera b,

Il PANACCI era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni volontarie in danno di Walter
Civitella e il giudice di pace, erroneamente, aveva applicato la pena di giorni dieci di
permanenza domiciliare, inferiore al minimo legale previsto dal citato art. 52.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente.
Il ricorrente ha denunziato violazione di legge, assumendo che la sentenza impugnata non ha
motivato sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dedotta dal difensore in
appello.
Si duole altresì della omessa motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo relativo alla asserita omessa motivazione sulla
eccezione di nullità della sentenza.
Come si è visto, il Tribunale ha riformato la pronunzia di primo grado proprio con riferimento al
trattamento sanzionatorio, essendo stata inflitta dal giudice di pace una pena illegale.
Peraltro, nel rideterminare la pena il Tribunale ha inflitto la sanzione pecuniaria nel minimo
edittale previsto dalla normativa in materia, sicché deve ritenersi sufficientemente giustificata
la sua quantificazione dalla qualificazione come “congrua” e “proporzionata” al fatto, nonché
dal mero richiamo alle circostanze indicate all’art. 133 cod.pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016

e

Il consigliere estensore
/Grazia

oli

Il Presidente
Paolo 13-RUNO

d.lgs 274/2000.

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