Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29177 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29177 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANDRIA VINCENZO N. IL 27/10/1969
z
avverso la sentenza n. 842/2011 CORTE APPELLMEZ.DIST. di
TARANTO, del 20/11/20102
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in
data 20.11.2012, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale
di Taranto il 17.01.2011 nei confronti di D’Andria Vincenzo e Amo Salvatore, in
ordine al reato di furto aggravato in fattispecie tentata, rideterminava la pena
originariamente inflitta e confermava nel resto.

cassazione D’Andria Vincenzo, a mezzo del difensore.
L’esponente denuncia il vizio motivazionale, osservando che la volontà
dell’imputato era quella di impossessarsi dell’autoradio e non del mezzo. Osserva
che, una volta resosi conto della assenza dell’autoradio, desistette spontaneamente
dal compere ogni altra azione.
Sotto altro aspetto, la parte rileva che il giudice ha omesso di valutare
l’applicabilità della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Procedendo all’esame congiunto delle dedotte censure, si osserva che
la parte si limita ad invocare una inammissibile rilettura del compendio probatorio,
prospettando un diverso apprezzamento degli elementi di fatto come censiti in sede
di merito.
Deve allora richiamarsi il costante orientamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Suprema
Corte ed avallato dalle stesse Sezioni Unite, in base al quale esule dai poteri della
Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno
della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E
la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e) cod.
proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura
del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione,
essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in
sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995,
dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009,

Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per

dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel caso di specie, la Corte di Appello ha
espressamente rilevato che le specifiche modalità del fatto risultavano indicative
della precisa intenzione dell’imputato – unitamente al correo – di impossessarsi non
certo delle autoradio ma di autovetture di un determinato tipo. Oltre a ciò, il
Collegio ha considerato la valutazione della concreta gravità del fatto giustificava
non già la concessione della circostanza attenuate di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.,
bensì la riduzione del trattamento sanzionatorio originariamente applicato dal

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 23 aprile 2014.

tribunale.

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