Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29176 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29176 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANDAZZO MASSIMO N. IL 30/03/1984
avverso la sentenza n. 785/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Randazzo Massimo avverso la sentenza emessa
in data 15.5.2013 dalla Cotte di Appello di Palermo che, in parziale riforma di quella in
data 15.1.2013 del G.u.p. del Tribunale di Palermo rideterminava la pena inflitta per il
reato di furto in abitazione in anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
esclusione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed

Invero è palese la sostanziale aspecificità della censura mossa che ha riproposto in
questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile, laddove sono state evidenziate la gravità del fatto e la
personalità dell’imputato che non consentitivano l’impetrata esclusione della recidiva.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass.
pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 23.4.2014

aspecifica.

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