Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29176 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29176 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
D’AIELLO AMERICO, nato a MADDALONI, il 26.9.1964;
avverso la sentenza n. 49/2013 del Tribunale di Milano del 27.01.2014 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Corasaniti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato la condanna del predetto
imputato emessa dal Giudice di Pace di Milano per il reato di cui all’art. 582 cod. pen..
1.1 Avverso la sentenza ricorre l’imputato personalmente, affidando la sua impugnativa a due
ragioni di doglianza.
1.2 II ricorso deduce, come primo motivo, violazione di legge in ordine al rigetto da parte del
giudice di appello della eccezione di nullità della sentenza di primo grado. Si duole il ricorrente
che, nonostante il riconoscimento del legittimo impedimento del difensore da parte del giudice
di prima istanza per l’udienza dibattimentale del 16.11.2002, quest’ultimo aveva poi nominato
un difensore d’ufficio non solo per l’udienza di cui sopra, ma anche per le successive, della
celebrazione delle quali il difensore fiduciario non riceveva l’avviso, trasmesso con il mezzo del
telefax ad un’utenza diversa da quella del detto difensore.
1.3 Con il secondo motivo di ricorso si duole il ricorrente della violazione di legge, del vizio di
motivazione e della mancata assunzione di una prova decisiva in punto di affermazione di
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Data Udienza: 15/02/2016

penale responsabilità. Si lamenta la parte ricorrente che tale affermazione di responsabilità era
fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e della teste Rana, fra loro contrastanti, e
quanto alle dichiarazioni rese dal Dell’Ovo, omissive sulle ragioni dell’aggressione e imprecise
in ordine all’individuazione del luogo dei fatti ; si duole altresì dell’erroneità della decisione del
giudice d’appello nella parte in cui aveva escluso i presupposti della scriminante della legittima
difesa per l’inattendibilità del contenuto della querela presentata nei confronti della persona
offesa, e ciò anche in ragione dell’assenza di lesioni riscontrate a suo carico ; si lamenta infine

intervenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile.
2.1 II primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
2.2 Come correttamente già rilevato dal giudice di appello e come peraltro è stato riscontrato
da questo Collegio attraverso la lettura degli atti processuali ( riscontro che è reso possibile a
questa Corte trattandosi, nel caso di specie, della denunzia di un error in procedendo ), il rinvio
della udienza del 16.11.2012 è stato comunicato sia all’Avv. D. Ferraro, nominato come
difensore di fiducia dall’imputato ( ed assente alla predetta udienza per un allegato
impedimento ), sia all’Avv. Mario Petta, nominato in sostituzione del primo. Ne discende che
l’assenza del difensore di fiducia alle successive udienze non è dipesa da un errore procedurale
in cui è incorso il giudice del dibattimento che si è invece premurato di rinviare l’udienza del 16
novembre 2012 e di comunicarne il differimento al predetto difensore tramite la cancelleria,
onde consentire a quest’ultimo il pieno esercizio delle sue prerogative difensive.
Ne consegue che la denunziata violazione dei diritti di difesa dell’imputato è priva di pregio.
3. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile.
3.1 Sul punto, giova in primo luogo ricordare che, in relazione al contenuto della doglianza, la
Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a
fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via
esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione,
da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata.
Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione.
Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabile
se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”.
Ciò in quanto l’art. 606 comma 1, lett. e, cod. proc. pen., non consente al giudice di
legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove,
perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in
rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l’apprezzamento sulla logicità della
motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti,
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della mancata assunzione di testimonianze determinanti, e segnatamente di quelle degli agenti

l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc.
pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il vizio della mancanza, della

inadeguata nel senso di non consentire l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici
che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire,
per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito decisorio,
sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti
( Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651 ).
3.2 Ciò posto, osserva la Corte come in realtà la parte ricorrente voglia, attraverso
l’allegazione del vizio motivazionale, sollecitarla ad una rivisitazione della valenza probatoria
delle prove acquisite al patrimonio conoscitivo del giudizio e già ampiamente scrutinate dai
giudici di merito, con una operazione che è invece inibita al giudice di legittimità per le ragioni
sopra ricordate. In buona sostanza, il ricorrente vorrebbe rimettere in discussione la
valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste Rana
(compagna del primo e presente in automobile al momento dei fatti), senza tuttavia riuscire a
scalfire la tenuta logica complessiva della motivazione, le cui argomentazioni hanno invece
adeguatamente spiegato l’attendibilità della prova dichiarativa esaminata, e ciò anche sulla
base del positivo riscontro della certificazione medica allegata in atti. Peraltro, la motivazione
della sentenza impugnata dà conto, in modo logico e non contraddittorio, dell’assenza dei
presupposti applicativi dell’esimente della legittima difesa, evidenziando la non contestabile
circostanza secondo cui l’imputato non aveva riportato lesioni in seguito all’episodio descritto
nel capo di imputazione.
4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15.2.2016

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti

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